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Sentenza — n. 5720/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal sentence for aggravating penalty violation of reformatio in pejus principle in retrial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5720/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's sentence regarding the defendant's punishment in a retrial proceeding. The defendant argued that the new penalty was higher than the previously annulled sentence, violating the principle against worsening the defendant's position. The court ruled that this principle applies even in retrials when the defendant appeals, requiring the new sentence to not exceed the prior one.

Regesto Legislator

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Art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen.; The principle of reformatio in pejus prohibits a higher sentence in a retrial if the defendant appealed, even if the aggravating circumstance was removed.

Parole chiave

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reformatio in pejus pena aggravante giudizio di rinvio violazione motivazione Corte di Cassazione sanzioni penali revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo con unico motivo il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod.
artt. 56 cod. pen
Il Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il Panzironi alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 35.000 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Il divieto di reformatio in pejus opera, infatti, anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANZIRONI ALBERTO nato a ZAGAROLO il 08/04/1961 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA - 1^sez. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto, riportandosi alla memoria scritta in atti, che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e rinviare ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio; sentito il difensore, Avv.

GIAN LUIGI RAPONI del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, associandosi alle conclusioni della Procura Generale. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 08/04/2024 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa il 07/06/2022, appellata anche da Alberto Panzironi, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90 contestata al capo C), rideterminava la pena nei confronti di costui in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 26.666,00 di multa.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo con unico motivo il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione della pena (pur escludendosi nel giudizio di rinvio la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90, la pena risultava superiore a quella inflitta nella sentenza annullata che tale circostanza aveva applicato).

3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il Panzironi alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 35.000 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2 d.p.r. 309/90 (capo C); la Corte di appello di Roma, con sentenza del 31/03/2023, pronunciando sull'appello dell'imputato, aveva ridotto la pena ad anni quattro, mesi cinque ed euro 26.667,00 di multa, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato contestato.

A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente all'aggravante dell'art. 80, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di tale circostanza, rideterminando la pena "come in dispositivo" ossia in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 26.666,00 di multa, in misura superiore a quella inflitta con la precedente (e annullata) pronuncia di appello. A parte l'illogicità dell'aggravamento della pena, a fronte di un'attenuazione della responsabilità, la decisione non ha tenuto conto - come era, invece, tenuta a fare, attesa la natura rescissoria del giudizio - del trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza annullata.

Il divieto di reformatio in pejus opera, infatti, anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; in tale occasione le sezioni unite hanno precisato che è addirittura irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con nuovo rinvio alla Corte di appello di Roma per la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il