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Ordinanza — n. 5547/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals regarding settled plea agreements are inadmissible if they challenge waived grounds or sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Perrone and Russo inadmissible, ruling that they challenged grounds waived during the appellate settlement process. The appellants argued for a different sentence based on Articles 133 and 133-bis of the Penal Code, but the court held that only specific issues regarding the formation of the plea's validity are reviewable. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against appellate settlements are inadmissible if they concern waived grounds or sentencing determinations not linked to the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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appellate settlement waived grounds sentencing review inadmissible appeal plea agreement errore nella commisurazione della pena commutazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Perrone Riccardo e Russo Daniele, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza del 09/04/2024 della Corte di appello di Brescia, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 133-bis c.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la loro conseguente inammissibilità.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: PERRONE RICCARDO nato il 20/09/1996 a BRINDISI RUSSO DANIELE nato il 08/09/1993 a BRINDISI avverso la sentenza in data 09/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI BRE- SCIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Perrone Riccardo e Russo Daniele, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza del 09/04/2024 della Corte di appello di Brescia, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Deducono l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133- bis cod. pen..

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la loro conseguente inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.