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Ordinanza — n. 5000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the fifteen-day statutory deadline for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on September 20, 2024, exceeding the fifteen-day limit established by law. Patrick Raiteri challenged a first-instance sentence imposing public utility work and territorial restrictions, arguing violations regarding the absence of consent for these measures. The court rejected the appeal solely on procedural grounds, noting the deadline had long passed since the original judgment's pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 585, Art. 544 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law for criminal judgments.

Parole chiave

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criminal appeal deadline inadmissible appeal fifteen day limit procedural time bar Court of Cassation divieto di abbandonare un dato territorio introduzione di nuove restrizioni permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585 c.p.p.
Art. 544 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Alessandria ha applicato con sentenza del 25/0//2024, ai sensi dell’art. 444 cod.
artt. 20-bis cod. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione depositato in data 20/09/2024, per mezzo del proprio difensore, Patrick Raiteri deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAITERI PATRICK nato a VALENZA il 24/10/1987 avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALEdi ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VITTORIO GATTI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Alessandria ha applicato con sentenza del 25/0//2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta di Patrick Raiteri, con il consenso del Pubblico Ministero, la pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa per plurime condotte di truffa aggravata, pena sostituita nella misura di 1210 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere entro il termine di anni uno e mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Tribunale di Alessandria ha inoltre disposto che il ricorrente rispetti specifiche prescrizioni ai sensi degli artt. 56-bis e 56-ter della l. n. 689 del 1981.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione depositato in data 20/09/2024, per mezzo del proprio difensore, Patrick Raiteri deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., nonché 56-ter l. n. 689 del 1981, attesa la prescrizione imposta del divieto di allontanamento dal territorio della Regione Piemonte in assenza di autorizzazione; prescrizione che non era stata in alcun modo concordata tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto per legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen.; il termine per impugnare deve infatti essere individuato nella misura di giorni quindici, termine ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso in data 20/09/2024 in considerazione della data di pronuncia e deposito della sentenza (25/07/2024).

2. All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01