Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Antonio Matrullo personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the defendant argued for the appeal's acceptance, the court emphasized that post-2017 legislative reforms require such appeals to be signed by lawyers from the special register. Consequently, the court ruled that personal submission is legally insufficient and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal against any judicial decision, including those applying penalties upon request, must be signed by a lawyer from the special register of the Court of Cassation; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. TIZIANA DE MASI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; preso atto che il presente procedimento è stato trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/10/2024 ha confermato la sentenza emessa in data 31/03/2023 dal Tribunale di Monza, con la quale Antonio Matrullo veniva condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 648 e 99 cod. pen.).
2. Antonio Matrullo ha proposto ricorso per cassazione personalmente con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, presentato personalmente da Antonio Matrullo è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata” (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; successivamente, Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039-01, Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
2. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2