Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded ground regarding sentencing responsibility under Art. 448.2-bis. The court rejected the claim that the first-instance judgment lacked sufficient motivation on the defendant's criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Pappalardo inadmissible and ordered him to pay court costs. Pappalardo argued that the first-instance judge failed to sufficiently address his criminal responsibility in the sentencing decision. The court rejected this claim as manifestly unfounded, ruling that the appeal ground did not fall within the limited scope of review permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on alleged deficiencies in the reasoning regarding criminal responsibility are inadmissible as they fall outside the specific grounds for review established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FABIO nato a CATANIA il 18/01/1983 avverso la sentenza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup presso il Tribunale di Brescia applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Fabio Pappalardo, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato ascritto in rubrica (artt. 110, 628 cod. pen.) in continuazione con la pena irrogata dal Gup presso il Tribunale di Firenze con sentenza del 17/03/2008, rideterminando così la pena da espiare in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 2200,00 di multa.
2. Fabio Pappalardo ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto vizio della motivazione perché avrebbe dovuto essere più approfondita ex art. 129 cod. proc. pen. quanto alla responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilita della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti.
Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).
2. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, attesa la presenza di argomentata e chiara motivazione (pag. 1 con richiamo alla nota del R.I.S. di Parma n. 1312/13 del 19/05/2021) contrariamente a quanto semplicemente affermato dal ricorrente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos