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Ordinanza — n. 4786/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing beyond statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for filing a cassation request. The appellant, Perotti Maikol Davide, argued for a review of the conviction for aggravated robbery and injuries, but the procedural defect was fatal. The court ruled that the appeal was submitted after the 45-day period following the appellate judgment, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the statutory time limits is inadmissible de plano, regardless of the merits of the substantive arguments raised.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limits inadmissible de plano procedural defect late filing tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 585 cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, oltre i termini di legge previsti dall'art. 585 cod.proc.pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, oltre i termini di legge previsti dall'art.
art. 585 cod.proc.pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, oltre i termini di legge previsti dall'art. 585 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da PEROTFI MAIKOL DAVIDE nato a Milano il 18/8/1989 avverso la sentenza resa il 13/6/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha affermato la responsabilità di Perotti Maikol Davide in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta; violazione dell'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. per insussistenza dell'aggravante delle persone riunite e violazione di legge per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, oltre i termini di legge previsti dall'art. 585 cod.proc.pen.. Dalla lettura del dispositivo risulta che era stato fissato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, che è stata depositata tempestivamente; dalla scadenza del termine di novanta giorni decorrevano 45 giorni per presentare ricorso, avendo l'imputato partecipato all'udienza di appello; il termine per proporre ricorso scadeva, pertanto, sabato 26 ottobre 2024, ma il ricorso è stato inviato via PEC alle ore 4 della mattina del 27 ottobre 2025, che oltretutto era domenica.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Borsellino Giovanna Verga -72 DEPOSITATO IN CANDELLARh4 SECONDA SEVO: PENALE - 5 FEB, 2025 JL F.U!VL'ONARIC