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Ordinanza — n. 4785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing agreement responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence based on a plea agreement, arguing a defect in the assessment of criminal responsibility. The court rejected these grounds as generic and not falling within the narrow exceptions permitted for appeals against sentencing agreements.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are admissible only for specific defects regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty; generic arguments regarding responsibility are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement criminal responsibility inadmissible appeal de plano dismissal Cassation procedure revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Roma , con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di OSMANOVIC ELVIS la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina, meglio precisato in rubrica.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Roma , con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di OSMANOVIC ELVIS la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina, meglio precisato in rubrica.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da OSMANOVIC ELVIS (CUI OOPMZYK) nato in Bosnia il 27/11/1981 avverso la sentenza resa il 14/10/2024 dal GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Roma , con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di OSMANOVIC ELVIS la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina, meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difisie di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Danieol rsellino Giovanna Verga , W"PCS!TATO !N CANUELLARIA SECONDA 3E7J0.:'::„: rr5.NALE - 5 FEB, 2025 IL FUNZ