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Ordinanza — n. 4781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging a constitutional violation of a plea agreement not raised at trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The applicant argued that a Constitutional Court ruling invalidating Article 628 of the Penal Code should have reduced the agreed sentence, but this argument was not raised during the preliminary investigation hearing. The Court held that the applicant failed to timely invoke the Constitutional ruling and that the alleged error in legal qualification was not manifest or immediately evident from the indictment and sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal alleging a violation of law based on a subsequent Constitutional Court ruling is inadmissible if the ruling was not invoked at the time of the plea agreement, and the alleged error in legal qualification is not manifest or immediately evident from the indictment and sentencing decision.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal plea agreement sentencing manifest error of law Constitutional Court ruling timely invocation requirement legal qualification error procedural default commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 628 cod. pen.
del 13/5/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen., laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
del 13/5/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
del 13/5/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen., laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), quale quella prospettata dal ricorrente, peraltro senza nemmeno confrontarsi con il rilievo che la particolare tenuità del danno del danno patrimoniale già è stata valutata dalla sentenza impugnata, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRARI BADAR (CUI 06S717C) nato il 10/10/1995 avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mrari Badar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara che il 7/6/2024, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art.628 comma 2 cod. pen., la pena concordata tra le parti, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, per essere stata applicata una pena errata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. del 13/5/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen., laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Va premesso, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente è precedente la pronuncia di patteggiamento, sicché era onere della parte invocarla tempestivamente quantomeno all'udienza del 7/6/2024, né può riconoscersi un'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena concordata tra le parti.

Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023;

Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), quale quella prospettata dal ricorrente, peraltro senza nemmeno confrontarsi con il rilievo che la particolare tenuità del danno del danno patrimoniale già è stata valutata dalla sentenza impugnata, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., né la pena concordata tra le parti può essere ritenuta illegale, atteso che la pena base è stata indicata nell'ambito della forbice edittale di cui all'art. 628 cod. pen. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle < LU Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; < 2L,c) W C•4

P.Q.M.

1CCi Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0z LI— 2W processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. o cp1,0 è- é— < <;1 Z Così deciso in Roma il 16 ot