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Sentenza — n. 4777/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal for generic and non-compliant procedural grounds regarding a property crime conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the cassation appeal filed by Adragna Roberta inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued violations of procedural rules and substantive law regarding the definition of the crime and the identity of the victim. The court rejected these claims because the grounds were generic, failed to specifically address the appellate court's reasoning, and attempted to introduce alternative legal characterizations not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic, non-compliant with statutory requirements, or manifestly unfounded, particularly when they fail to specifically confront the appellate court's detailed reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection non-compliant procedural grounds failure to confront reasoning court costs award property crime conviction Italian criminal procedure violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Adragna Roberta, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 546 lett. g) cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 546, lett.
Art. 633 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/03/2024, ha confermato la sentenza del 11/03/2022 del Tribunale di Trapani, con la quale Adragna Roberta è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 633, 639-bis cod.
Art. 639-bis cod. pen.
Art. 649 cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen., attesa la precedente sentenza a carico della stessa per la stessa condotta del 11/03/2022 definitiva il 21/06/2024.
Art. 131-bis cod. pen.
Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria per non aver la Corte di appello applicato la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello motiva in modo del tutto generico sul punto, non tiene conto della tenuità della offesa.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Adragna Roberta, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria per non aver la Corte di appello applicato la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello motiva in modo del tutto generico sul punto, non tiene conto della tenuità della offesa.
art. 649 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen., attesa la precedente sentenza a carico della stessa per la stessa condotta del 11/03/2022 definitiva il 21/06/2024.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti, risolvendosi all'evidenza, in un tentativo di introdurre una lettura i alternativa del merito non consentita in questa sede (anche quanto alla caratterizzazione del fatto e conseguente procedibilità, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Ferri, Rv. 273217-01
18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.
Barraglia, Rv. 275100-01
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADRAGNA ROBERTA nato a ERICE il 06/11/1998 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. AGATINO SCARINGI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 06/12/2024. !IL

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/03/2024, ha confermato la sentenza del 11/03/2022 del Tribunale di Trapani, con la quale Adragna Roberta è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 633, 639-bis cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Adragna Roberta, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 546, lett. g), cod. proc. pen. a causa della errata indicazione della data di udienza nel dispositivo rispetto alla intestazione della sentenza. 2.2. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod.pen.; la Corte di appello ha ritenuto erroneamente integrati gli elementi costitutivi del delitto contestato non risultando provata l'invasione arbitraria dell'alloggio, perché posta in essere su autorizzazione dell'originaria titolare; il subentro nel possesso non integra il delitto contestato, manca qualsiasi introduzione arbitraria. 2.3.

Violazione di legge attesa la mancanza di condizione di procedibilità; la Corte di appello ha erroneamente individuato il soggetto passivo da individuare nel legittimo assegnatario e non nell'Istituto autonomo case popolari. 2.4. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria per non aver la Corte di appello applicato la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello motiva in modo del tutto generico sul punto, non tiene conto della tenuità della offesa. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen., attesa la precedente sentenza a carico della stessa per la stessa condotta del 11/03/2022 definitiva il 21/06/2024.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa l'evidente ricorrenza di errore materiale, specificamente emendato dalla Corte di appello di Palermo. 4.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti, risolvendosi all'evidenza, in un tentativo di introdurre una lettura i alternativa del merito non consentita in questa sede (anche quanto alla caratterizzazione del fatto e conseguente procedibilità, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche emergenze probatorie e del materiale documentale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del delitto ascritto anche quanto alla sua procedibilità e individuazione della persona offesa (pag.3 e seg.). 4.3.

Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente escluso la particolare tenuità della condotta, ricostruendo caratteri e particolare incisività della condotta posta in essere, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (con particolare riferimento all'omesso rilascio del bene ed alla costante protrazione della offesa al bene pubblico ed alla lesione di interessi di portata generale pag. 4). 4.4. Il quinto motivo di ricorso non è consentito, attesa la mancata proposizione di specifico motivo in tal senso in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in