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Sentenza — n. 4776/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation and failure to confront appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bortolozzo Claudia inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and alleged factual distortion regarding drug trafficking, but the Court found these grounds insufficient. The appeal was rejected because the arguments were either too generic, lacked a specific legal basis, or failed to meaningfully confront the detailed reasoning provided by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific legal argumentation, or fail to confront the reasoning of the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal argument failure to confront reasoning generic grounds cassation procedure riciclaggio di capitali riciclaggio di denaro appropriazione indebita di trattenute salariali

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Bortolozzo Claudia, che ha dedotto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 512-bis cod. pen.
pen., atteso che al caso in esame andava applicata la disposizione di cui all'art. 512-bis cod. pen., per come richiesto nelle proprie conclusioni anche dalla Procura generale.
Art. 648-bis cod. pen.
Violazione di legge e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis cod. pen., atteso che al caso in esame andava applicata la disposizione di cui all'art.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Bortolozzo Claudia, che ha dedotto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 512-bis cod. pen
pen., atteso che al caso in esame andava applicata la disposizione di cui all'art. 512-bis cod. pen., per come richiesto nelle proprie conclusioni anche dalla Procura generale.
art. 648-bis cod. pen
Violazione di legge e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis cod. pen., atteso che al caso in esame andava applicata la disposizione di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
Si deve dunque ritenere inammissibile tale censura che mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, in assenza di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORTOLOZZO CLAUDIA nato a GALLARATE il 28/08/1966 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. FELICE BRUSATORI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 02/07/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 05/06/2023 con la quale, ad esito di rito abbreviato, Bortolozzo Claudia è stata condannata alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti (art. 648-bis, comma primo e secondo, cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Bortolozzo Claudia, che ha dedotto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente omessa quanto all'obbligo da parte della sentenza di richiamo e trascrizione della identificazione delle parti e delle eccezioni e conclusioni anche del Pubblico ministero con riferimento alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen., con conseguente nullità ed illegittimità della sentenza. 2.2.

Violazione di legge e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis cod. pen., atteso che al caso in esame andava applicata la disposizione di cui all'art. 512-bis cod. pen., per come richiesto nelle proprie conclusioni anche dalla Procura generale. 2.3. Violazione di legge e travisamento fattuale e documentale, mancanza di prova e insussistenza del fatto sempre in relazione agli artt. 648-bis e 512 bis cod. pen.; sono state considerate in modo apodittico una serie di risultanze istruttorie da riferire tuttavia alle condotte di Sinani Hardit, quanto al delitto allo stesso contestato, di spaccio delle sostanze stupefacente nell'ambito della vicenda exodus, svoltasi in località del tutto estranee alle attività della ricorrente e dove non era mai stata presente, in mancanza di qualsiasi possibilità da parte della stessa di effettuare attività di ipotetico controllo e vigilanza; il travisamento emerge dal fatto che si sostiene che il Sinani traesse utili, soldi e somme e che tali elementi fossero riversati e affidati e consegnati alla ricorrente e alla sua società in moneta contante, che la Bortolozzi provvedeva a ripulire, nonostante fosse stata ampiamente documentato il pagamento delle persone dipendenti mediante bonifici bancari mensili, mentre i versamenti per contanti non sono mai stati effettivamente provati;

è mancata qualsiasi prova ed elemento di valutazione in ordine alla consapevolezza della ricorrente in ordine al 1 g/6. delitto presupposto; la difesa ha anche sostenuto che non sono mai state effettivamente individuate le operazioni che la ricorrente avrebbe posto in essere a fini di riciclaggio. Sempre in termini di travisamento del fatto la difesa richiamava sia le captazioni anche quanto alla ricostruzione del rapporto con la De Falco Jessica ed ancora quanto all'interrogatorio reso dalla Bortolozzo davanti al Pubblico ministero in data 15/07/2021. 2.4.

Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di riscontrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen.; la difesa ha anche lamentato insussistenza del rapporto di causalità e "l'omessa carenza probatoria e/o apparente motivazione" (pag. 18 del ricorso. 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla "non esclusione della aggravante ed aumento di pena ex art. 648, II comma, C.p. o comunque gravosità della stessa"; la pena doveva essere contenuta nel minimo edittale e dovevano essere concesse le circostanze attenuanti in regime di prevalenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, oltre che generici nella loro formulazione, sono anche manifestamente infondati. La difesa lamenta una omessa motivazione sia quanto alla effettiva trascrizione delle conclusioni delle parti, che quanto all'aver esplicitato le ragioni per cui non è stata accolta la richiesta di riqualificazione del fatto ascritto secondo le conclusioni della Procura generale in sede di appello. Il motivo è all'evidenza generico ed aspecifico, atteso che, come compiutamente illustrato anche dal Procuratore generale in questa sede, le conclusioni sono esplicitamente considerate in sentenza con richiamo a quanto formalizzato nel verbale di udienza (in assenza di qualsivoglia nullità peraltro genericamente dedotta), atto mai contestato nella sua portata in questa sede.

Né ricorre alcun vizio della motivazione o nullità conseguente, attesa l'argomentata considerazione da parte del giudice di appello, tra l'altro in senso conforme al giudice di primo grado, quanto alla integrazione e piena riferibilità alla ricorrente della condotta ascritta (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). La censura appare in tal senso aspecifica e si limita a sostenere la diversa qualificazione giuridica richiamata nelle conclusioni dal Procuratore generale in appello, senza tuttavia argomentare alcunché a sostegno della propria allegazione. 4.2.

Il terzo e quarto motivo di ricorso non sono consentiti, in quanto evidentemente versati in fatto, in assenza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello (conforme alla decisione di primo grado), al fine di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base della attività di indagine espletata e del materiale documentale acquisito nell'ambito del giudizio abbreviato), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del delitto ascritto, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato (pag.3 e seg.).

I motivi si caratterizzano poi per evidente reiteratività (si vedano in tal senso le argomentazioni della Corte di appello quanto al dedotto travisamento fattuale e documentale a pag. 11), in mancanza di effettivo confronto con la motivazione, del tutto immune da illogicità, della Corte di appello. La difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 4.3. Il quinto motivo di ricorso è generico e non consentito, attesa la atecnicità della doglianza introdotta e il riferimento del tutto 3 Mit aspecifico al trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha motivato sul punto in assenza di illogicità o aporie, non ricorrendo alcuna violazione di legge. Si deve dunque ritenere inammissibile tale censura che mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, in assenza di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).

5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al p