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Sentenza — n. 4775/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court partially allows appeal against criminal conviction, annulling sentence regarding conditional suspension for some defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione annulled the second-instance judgment regarding the conditional suspension of sentence for three defendants while dismissing the appeal by Raffaele Morana. The appellants argued that the first-instance court failed to properly balance aggravating and mitigating circumstances under Article 69 of the Penal Code. The court ruled that the error in sentencing calculation was beneficial to the defendants and thus the second-instance court correctly rejected the claim, whereas the lack of explicit reasoning on the suspension request required a new trial for the eligible appellants.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The court must explicitly address requests for conditional suspension; if the sentencing error benefits the defendant, the appeal on balancing is inadmissible, but failure to consider suspension grounds mandates annulment with remittal.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence balancing of circumstances penal code article 69 inadmissible appeal annulment with remittal criminal appeal procedure lack of motivation remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
2.2 Violazione dell'art. 69 comma 2 cod.pen.
Art. 62 bis cod. pen.
4 della sentenza di primo grado) e la riduzione per le attenuanti generiche nella misura di un terzo della pena complessiva determinata per entrambi i reati unificati per continuazione, il Tribunale ha di fatto applicato una riduzione ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Di contro va rilevato che Morana Raffaele non può usufruire del beneficio in questione, poiché ha tre precedenti penali; ha già usufruito della sospensione condizionale della pena, riconosciuta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 163 cod.pen
art. 69 comma 2 cod.pen
2.2 Violazione dell'art. 69 comma 2 cod.pen.
art. 69 cod.pen
poiché il giudice di primo grado, pur avendo concesso le attenuanti generiche, ha dapprima applicato un aumento di pena per l'aggravante e poi ridotto la pena così determinata di un terzo, violando le norme che regolano il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
art. 444 cod.proc.pen
Di contro va rilevato che Morana Raffaele non può usufruire del beneficio in questione, poiché ha tre precedenti penali; ha già usufruito della sospensione condizionale della pena, riconosciuta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 62 bis cod.pen
4 della sentenza di primo grado) e la riduzione per le attenuanti generiche nella misura di un terzo della pena complessiva determinata per entrambi i reati unificati per continuazione, il Tribunale ha di fatto applicato una riduzione ex art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da MORANA RAFFAELE nato a san Vito Lo Capo il 17/1/1960 SALMERI VITA nata a San Vito Lo Capo il 30 Marzo 1968 MANIACI JESSICA nata a Erice il 19 dicembre 1996 MORANA GIUSEPPE EMANUELE nato ad Erice il 23/11/1992 avverso la sentenza resa il 23 aprile 2024 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza resa il 14 Febbraio 2022 dal Tribunale di Trapani che ha dichiarato la responsabilità di Raffaele Morana, Vita Salmeri, Giuseppe Morana e Jessica Maniaci in ordine al reati di occupazione di un alloggio popolare di proprietà dell'ente pubblico IACP, sito in San Vito Lo Capo, e di violazione di sigilli, imposti con sequestro amministrativo operato il 28 Febbraio 2017 dalla Polizia. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati Raffaele Morana, Giuseppe Emanuele Morana, Vita Salmeri e Jessica Maniaci, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 163 cod.pen., a causa dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tutti gli imputati avevano invocato detto beneficio in sede di conclusioni scritte al giudizio di appello, regolarmente depositate via PEC il 14 settembre 2023, e la Corte non ha motivato sul diniego della richiesta, che non è stata presa in considerazione. 2.2 Violazione dell'art. 69 comma 2 cod.pen. poiché il giudice di primo grado, pur avendo concesso le attenuanti generiche, ha dapprima applicato un aumento di pena per l'aggravante e poi ridotto la pena così determinata di un terzo, violando le norme che regolano il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. tra le circostanze di segno opposto.

La Corte di appello ha respinto la doglianza difensiva osservando che, nonostante l'errata applicazione del principio di bilanciamento, la pena irrogata è inferiore a quella che sarebbe stata applicata se le circostanze fossero state ritenute equivalenti, ma non ha considerato che non emerge in alcun modo una volontà di formulare un giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrario e non può escludersi che il tribunale abbia invece ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche, operando la riduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Solo il primo motivo comune ai ricorsi di Salnneri, Maniaci e Morana Giuseppe Emanuele è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'opportunità di concedere ai predetti il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale era stato invocato dagli appellanti in sede di conclusioni. Detta richiesta, anche se formulata con le conclusioni scritte e non con i motivi di appello, costituisce una sollecitazione dei poteri ufficiosi del collegio, che ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen. può anche ex officio riconoscere detto beneficio.

Sussiste, pertanto, a carico della Corte di merito un onere argomentativo sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confortato da una •pronunzia del massimo consesso di questa Corte di legittimità, secondo cui "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez.

U , n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01) Nel caso in esame la sentenza di appello non argomenta in merito all'eventuale diniego e dal certificato penale in atti risulta che gli imputati Morana Giuseppe, Salnneri Vita e Maniaci Jessica sono incensurati e quindi nelle condizioni, in astratto, di potere usufruire del beneficio invocato. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che valuterà in concreto se ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore dei suddetti ricorrenti della sospensione condizionale.

Di contro va rilevato che Morana Raffaele non può usufruire del beneficio in questione, poiché ha tre precedenti penali; ha già usufruito della sospensione condizionale della pena, riconosciuta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 28/5/2009, divenuta irrevocabile il 22/9/2009; dopo questa pronunzia ha riportato altre condanne per invasione di edifici in concorso nel 2009 e per falsità ideologica il 2/12/2011, in ragione delle quali potrebbero ricorrere i presupposti per la revoca del beneficio concesso. Ne consegue l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo di ricorso da lui proposto, poiché non potrebbe comunque usufruire del beneficio invocato. 1.2 La seconda censura è inammissibile perchè non sostenuta da adeguato interesse.

L'errore in cui il Tribunale è incorso in sede di trattamento sanzionatorio, omettendo di operare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., tra l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 cod.pen. e le attenuanti generiche, è risultato molto vantaggioso per gli imputati: calcolando l'aumento per l'aggravante nella misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa ( v. pag. 4 della sentenza di primo grado) e la riduzione per le attenuanti generiche nella misura di un terzo della pena complessiva determinata per entrambi i reati unificati per continuazione, il Tribunale ha di fatto applicato una riduzione ex art. 62 bis cod.pen. superiore ad un terzo della pena base, che era stata fissata in 11 mesi di reclusione ed euro 250 di multa.

La corretta applicazione del giudizio di bilanciamento, che dovrebbe operare solo in relazione al reato più grave, anche a volere riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante, comporterebbe la determinazione della pena complessiva in misura comunque superiore a quanto disposto dal Tribunale.La Corte ha risposto in modo corretto alla censura sollevata dalla difesa e il ricorrente neppure si confronta con questa motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 2.Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di Raffaele Morana con la conseguente condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo fissare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Salmeri Vita, Maniaci Jessica e Morana Giuseppe Emanuele limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di detti imputati. Dichiara inammissibile il ricorso di Morana Raffaele che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di e