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Ordinanza — n. 4586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the brief instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner personally signed the brief rather than engaging a qualified defense attorney. The petitioner argued for acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no merit in the substantive claim. The decision relied on the statutory requirement that appeals must be signed by registered defense lawyers to ensure procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be signed by defense attorneys registered with the Court of Cassation; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility defense attorney requirement personal signature invalidity qualified counsel mandate procedural regularity esame di cassazione oltraggio alla corte ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Art. 613 cod. proc. pen.
L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amitrano Ciro nato a Napoli il 09/02/1970 avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Amitrano Ciro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre 2024 con la quale la Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza con cui, in data 6 aprile 2023, il Tribunale di Salerno ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata.

2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM