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Sentenza — n. 4191/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse delle ricorrenti rilevando che l'atto di impugnazione era corredato da due mandati che non contenevano alcuna indicazione in ordine al domicilio. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, il difensore richiamava, nella parte introduttiva dell'atto di appello, il mandato ad impugnare e la contestuale elezione di domicilio che sarebbero stati allegati all'impugnazione (firmati digitalmente ed inviati nel rispetto delle formalità previste dalla legge). 2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate ed il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

Regesto Legislator

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art. 581-ter cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, il difensore richiamava, nella parte introduttiva dell'atto di appello, il mandato ad impugnare e la contestuale elezione di domicilio che sarebbero stati allegati all'impugnazione (firmati digitalmente ed inviati nel rispetto delle formalità previste dalla legge). 2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate ed il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

Parole chiave

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domicilio eletto notifica del cambiamento d'indirizzo voto per corrispondenza domicilio di una parte allegazioni insufficientemente motivate iscrizione elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 581-ter cod. proc. pen
violazione di legge (art. 581-ter cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MURATE CALIXTRO CRUZ YESSENIA nata il 02/09/1995 CHAVEZ ESPINAL LIDIA JANET nata il 02/11/1985 avverso l'ordinanza del 27/06/2014 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse delle ricorrenti rilevando che l'atto di impugnazione era corredato da due mandati che non contenevano alcuna indicazione in ordine al domicilio.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, il difensore richiamava, nella parte introduttiva dell'atto di appello, il mandato ad impugnare e la contestuale elezione di domicilio che sarebbero stati allegati all'impugnazione (firmati digitalmente ed inviati nel rispetto delle formalità previste dalla legge). 2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate ed il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (notizia di decisione udienza 24 ottobre 2024, ricorrente De Felice). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, gli allegati all'atto di appello, non contengono alcuna valida indicazione circa il domicilio eletto, che non risulta essere stato in alcun modo indicato. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 19