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Ordinanza — n. 4140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to state specific grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to state specific legal and factual grounds, reserving them instead. The lower court had annulled a seizure order and replaced arrest at home with professional bans, but the appeal lacked the mandatory detailed reasoning required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically state the legal and factual grounds supporting the request, as mandated by the procedural code.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to state grounds Code of Criminal Procedure procedural defect costs and fine condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che l’art. 591 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
c), tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che l’art. 591 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
c), tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cutrona Pietro nato a Palermo il 22/10/1971 avverso le ordinanze del 14/11/2024 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con quattro distinti provvedimenti del 14/11/2024 - annullava il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., della somma di euro 1.022.117/87, disposto anche per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 17/10/2024 nei confronti di Cutrona Pietro; - sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 17/10/2024 nei confronti di Cutrona Pietro con quelle interdittive del divieto di esercitare la professione di ingegnere, nonché l’attività di impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nel settore dell’edilizia per la durata di anni uno; - limitava la misura interdittiva del divieti di esercitare attività di impresa al solo comparto dell’edilizia; - dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 30/10/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nell’interesse di Cutrona Pietro.

2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, riservando i motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che l’art. 591 cod. proc. pen. indica alla lett. c), tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. e che quest’ultima norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere «l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: … d) dei motivi, con le indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha enunciato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, avendoli riservati, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec