Cassation court annuls appeal judgment and inadmissibility order due to defendant's death before final decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation revoked its own inadmissibility order and annulled the lower court's appeal judgment following the death of the defendant. Although the Public Prosecutor requested dismissal due to the defendant's death, the court held that the procedural relationship dissolved upon death, rendering the subsequent orders legally nonexistent. Consequently, the court declared the crime extinguished by the defendant's death and annulled the proceedings without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 61 c.p.p.: The death of the accused before the final judgment extinguishes the criminal action, rendering any subsequent procedural acts legally nonexistent and requiring their annulment by the competent court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA nei confronti di: Amato Ciro nato a Napoli il 04/01/1958 in relazione alla ordinanza della Corte di cassazione n. 46138 del 04/10/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino del 21/02/2023 per morte del reo.
RITENUTO IN FATTO
1. La Seconda sezione di questa Corte, con ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente da Ciro Amato.
2. Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria della estinzione della pena, preso atto del decesso dell’Amato e dichiarata la propria incompetenza, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di legittimità per le determinazioni di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta dagli atti che Ciro Amato è deceduto in data 25/07/2023, dunque, prima che questa Corte in data 04/10/2023 si pronunciasse sul ricorso da lui proposto. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata. Ed invero, il provvedimento emesso dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento stesso è pronunciato.
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789 – 01; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 – 01; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865 – 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541 – 01). Revocata l’ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, va di conseguenza annullata senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/02/2023 dalla Corte di appello di Torino, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della decisione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza n. 46138/2023 emessa il 4/10/2023 dalla Seconda sezione di questa Corte nei confronti di Amato Ciro e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/2/2023 dalla Corte d'appello di Torino perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è d