Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 448 bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the sole ground raised was the lack of motivation regarding a non-punishability cause, which does not fit the statutory exceptions. The defense argued that the lower court failed to explicitly declare a cause of non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal did not address expression of will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, it was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based solely on the lack of motivation for a cause of non-punishability are inadmissible.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: ENACHE MARICEL nato il 14/09/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Enoche Marcel propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessa declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”; poiché il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen..
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2025 Il