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Sentenza — n. 3861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls review court order for lack of global evidence assessment regarding fraud charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor appealed a review court order that acquitted the defendant of fraud charges by dismissing key circumstantial evidence. The court found the prosecutor's argument that phone calls and missing documents proved guilt to be illogical and failed to consider contradictory physical descriptions. Consequently, the Supreme Court annulled the decision, ruling that the review court must evaluate all evidence globally rather than in isolation to determine guilt.

Regesto Legislator

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Art. 56 c.p.; Art. 640 bis c.p.; Art. 590 c.p.p.: The review court must evaluate the entire body of circumstantial evidence globally and unitarily to ascertain its demonstrative value and congruence with the investigation theme, rather than assessing elements in isolation.

Parole chiave

Generato dall'IA
circumstantial evidence assessment global evaluation of facts fraud charges review court annulment dolo eventuale contraband of documents procedural contradiction documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 c.p.
Art. 640 bis c.p.
Art. 590 c.p.p.
art. 311 c.p
art. 583 c.p
A margine di quanto detto osserva il collegio che la Riforma Cartabia avendo abrogato l'art. 583 c.p.p., ha eliminato il riferimento a detto articolo in precedenza previsto.
art. 582 c.p
La norma, quindi, nel richiamare espressamente solo l'art. 582 c.p.p.
art. 584 c.p
che disciplina la presentazione dell'impugnazione e non anche l'art. 584 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di : Bissiri Alessandro nato a Nuoro il 17/7/1975 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Cagliari in data 2/8/2024 *"(-- visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avv. Rosaria Manconi per Bissiri Alessandro t

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 2/8/2024 il Tribunale del riesame di Cagliari ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che aveva applicato nei confronti di Bissiri Alessandro, indagato per i delitti di cui agli artt. 56 e 640 bis c.p. (capo K) e 640 bis c.p. (capi L), T), BB), FF), KK), la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale riteneva non provata a livello di gravità indiziaria, la consapevolezza (e quindi la volontà anche nella forma del dolo eventuale) del Bissiri, operatore del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Macomer, di contribuire con la propria condotta - consistita nell'attestare la regolarità formale delle pratiche per l'erogazione dei premi comunitari - all'induzione in errore di Argea (ente erogatore), circa il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per ottenere i premi comunitari.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico Ministero il quale con un unico articolato motivo denuncia il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe, innanzi tutto, effettuato una lettura superficiale e parziale del capo di incolpazione e poi avrebbe valutato in maniera parcellizzata il materiale indiziario svalorizzando elementi positivamente valutati dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare i contatti telefonici intercorsi tra Frau (il dipendente della ASL di Cagliari che aveva ordito la truffa) e Bissiri, asseritamente "neutri" dimostrerebbero, secondo il Pubblico Ministero impugnante, che l'indagato aveva necessità di trasmettere a Frau alcune informazioni da inserire nelle domande da presentare; il mancato rinvenimento della documentazione cartacea relativa alle domande di contributo presso il CCA di Macomer che avrebbe dovuto custodirla per un certo numero di anni e la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle domande, sarebbero indicative non solo delle gravi negligenze del Bissiri, ma della sua consapevole partecipazione alla truffa.

Non sarebbe corretta, secondo il ricorrente, la lettura delle dichiarazioni rese da Luca Garau circa l'individuazione dell'operatore del CCAA che aveva partecipato alla truffa in Luca Perino, piuttosto che nel Bissiri le cui fattezze fisiche, secondo la descrizione del teste, corrisponderebbero proprio all'indagato. In data 25/11/2024 l'avv. Rosaria Manconi difensore di Bissiri Alessandro ha depositato una memoria con la quale ha rilevato che il ricorso del P.M. non era stato comunicato o notificato alla parte chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2) Va preliminarmente osservato che la doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata comunicazione del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Bissiri Alessandro, è infondata. L'art. 311 c.p.p. che regola specificamente il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma dell'art. 309 e 310 c.p.p.(Riesame e Appello), prevede, al comma 3, "il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Si osservano le forme previste dall'art. 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione". A margine di quanto detto osserva il collegio che la Riforma Cartabia avendo abrogato l'art. 583 c.p.p., ha eliminato il riferimento a detto articolo in precedenza previsto. La norma, quindi, nel richiamare espressamente solo l'art. 582 c.p.p. che disciplina la presentazione dell'impugnazione e non anche l'art. 584 c.p.p. che prevede che la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato comunichi al P.M. e notifichi alle parti private l'atto di impugnazione senza ritardo, consente di escludere che, nell'ambito del procedimento cautelare, sia dovuta alla parte privata la comunicazione o notifica del ricorso del Pubblico Ministero come invece previsto nel caso di impugnazioni ordinarie e ciò non solo in ragione del chiaro tenore letterale della norma, ma anche in considerazione dei tempi ristretti entro i quali la Corte di cassazione deve decidere: dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 311, co. 5, c.p.p.).

Venendo ora al merito del ricorso, ritiene il collegio che esso sia fondato. Premesso che in tema di misure cautelari, in caso di ribaltamento della precedente decisione del primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, rispetto a quello di cognizione, deve ritenersi comunque necessario che il provvedimento si confronti in modo critico con il contenuto della pronunzia riformata le cui argomentazioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall'intero compendio processuale configurandosi altrimenti un vizio di motivazione (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982;

Sez.5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 2795932). Siffatto obbligo di riconsiderazione non è stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale del riesame che si è limitato a validare una lettura alternativa e parcellizzata del materiale indiziario non suffragata da elementi oggettivi, basata solo su dati congetturali. Al fine di giustificare la propria decisione il collegio cautelare ha passato in rassegna una pluralità di elementi la cui disamina, tuttavia, non è stata condotta in modo organico, tanto da giustificare il ripudio della interpretazione che ne aveva dato il GIP.

L'esame dei singoli elementi indiziari è stato compiuto, infatti, senza una convincente analisi critica e senza una prospettiva globale ed unitaria dovendosi ricordare che in tema di applicazione delle misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza con riguardo alla consistenza generica e specifica dell'ipotesi accusatoria, pur integrando l'unico requisito richiesto dall'art. 273, comma 1, c.p.p., che non richiama gli altri connotati di precisione e concordanza degli indizi indicati nell'art. 192, co. 2, dello stesso codice in tema di prova, postula tuttavia una considerazione non sminuzzata ma coordinata dei medesimi indizi, da ritenersi funzionale e non ultronea rispetto al giudizio sulla loro gravità, poiché consente di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova e ad apprezzare, quindi, la loro effettiva portata dimostrativa e congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, Rv. 254871;

Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, Rv. 246935; Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1, n. 5894 del 07/12/1994, Rv. 200653). Nel caso in esame, non solo è mancata un'adeguata valutazione dei singoli indizi, ma è stata omessa anche la valutazione unitaria del compendio indiziario e, in particolare, il raccordo tra tutti gli elementi sopra indicati. In particolare il Tribunale del riesame ha escluso la decisività del materiale indiziario valorizzato dal GIP ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a valutare "neutri" i contatti telefonici tra Frau e Bissiri affermando che " lo scambio di comunicazioni poteva ben giustificarsi con la necessità di trasmettere informazioni sulle domande già presentate e sulle pratiche ancora da presenta avviare".

Ed invero, tale asserzione, come segnalato dal P.M., risulta palesemente illogica perché non assegna alcun ruolo alle parti coinvolte nella istruttoria volta alla erogazione dei premi comunitari. Bissiri, infatti, non avrebbe dovuto comunicare alcunchè a Frau il quale non rivestiva alcun ruolo nel procedimento, né a livello professionale, né a livello personale. Inoltre, ad avviso del Riesame, il mancato rinvenimento della documentazione relativa alle richieste di contributo era giustificato dal fatto che i fascicoli potevano essere stati restituiti ai produttori che ne avevano fatto richiesta ed invero tale ipotesi è rimasta nient'altro che un'ipotesi posto che la restituzione di un fascicolo della Pubblica amministrazione, quand'anche richiesta, deve essere documentata con la redazione di apposito verbale.

Ancora, il Tribunale assume non vi sarebbe la prova della attività di contraffazione posta in essere dal Bissiri avuto riguardo alla pratica di Giulia Mereu, ma omette di considerare che nell'informativa dei NAS risultava che Bissiri aveva provveduto a falsificare la documentazione allegata ad altre pratiche di contributo procedendo alla apposizione della firma falsa del richiedente con riferimento a Angela Caddeo, Sabrina Laru e Simone Dalu. Il Tribunale cautelare ha poi valorizzato quale elemento decisivo per escludere i gravi indizi di colpevolezza, le dichiarazioni di Luca Garau asserendo che questi aveva indicato in Luca Perino (e non nel Bissiri) il soggetto che gli fece sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere i contributi, ivi compreso il contratto di affitto evidentemente falso (pag. 25 dell'ordinanza).

Orbene, in disparte ogni considerazione circa la ritenuta attendibilità del Garau le cui dichiarazioni non potevano assumere valenza decisiva trattandosi di soggetto che pur non essendo ancora formalmente indagato, risultava comunque coinvolto nella vicenda ed aveva interesse a non accusare Bissiri posto che anche Garau aveva formulato una richiesta di contributi in relazione a terreni che l'operatore del CAA aveva reperito e che gli aveva comunicato di dover prendere in affitto, rileva il collegio che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il dichiarante aveva descritto fisicamente l'operatore di CAA riferendo fattezze fisiche corrispondenti a quelle del Bissiri e non del Perino.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio apparendo gravemente deficitaria quanto alla valutazione del compendio indiziario dovendo seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia pe