Cassation court annuls appeal dismissal due to failure to recognize valid domicile selection via PEC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court annulled the appellate court's order dismissing the appeal because it failed to recognize a valid domicile selection sent via PEC. The appellant argued that the electronic transmission constituted a proper election of domicile under procedural law, which the lower court overlooked. The court ruled that the procedural defect was cured by the verified electronic delivery, thereby allowing the appeal to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 583 co. 1-ter c.p.p.; The failure to allege an election of domicile is cured if the election was validly transmitted via PEC to the court, rendering the appeal admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Leone Calogero nato a Catanzaro il 30/10/1966; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 26/6/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITO Con ordinanza in data 26/6/2024, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Leone Calogero per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co. 1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia il quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte di appello valutato che l'elezione di domicilio era stata inviata via PEC in data 12/4/2024 in allegato all'atto di appello. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunziato, emerge che l'elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello di Milano in data 12/4/2024, unitamente all'atto di impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 27