Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3856/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revision as new evidence sought re-evaluation of already assessed testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3856/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal for revision inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that new witness testimony should allow for a different evaluation of evidence previously considered in the final conviction. The court rejected this, ruling that requesting a new witness solely to re-evaluate existing proof does not constitute 'new evidence' under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 630, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for the examination of a new witness is inadmissible as new proof if its sole purpose is to obtain a different evaluation of evidence already assessed in the final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione penale prova nuova collaboratore di giustizia valutazione prova inammissibilità ricorso codice di procedura penale re-evaluation evidence inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla statuizione con la quale si era ritenuto che non costituisse "prova nuova", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 416-bis cod. pen
art. 630 cod. proc. pen
c) del citato art. 630 cod. proc. pen.
art. 391 bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle deposizioni testimoniali indicate nell'stanza di revisione e rese in sede di indagini difensive, ai sensi dell'art. 391 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLETTA MARIANO nato a MISILMERI il 04/03/1958 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'ACQUINO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 19 giugno 2024 la Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di Falletta Mariano e avente ad oggetto la sentenza emessa in data 10 novembre 2015 dalla Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile il 21 maggio 2026, con la quale il Falletta era stato dichiarato colpevole, in concorso con Lo Gerfo Francesco, del reato di cui agli artt. 81, 61 n.

2) e 110 cod. pen., 12-quinquies della legge n. 356/1992 e 7 della legge n. 152/1991, commesso in Misilmeri il 22 marzo 2012. I 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Falletta, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla statuizione con la quale si era ritenuto che non costituisse "prova nuova", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la richiesta di esame del collaboratore di giustizia Greco Giacomo. Esponeva che con l'istanza di revisione si era rappresentato che nel corso del giudizio di primo grado le parti avevano consentito all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Greco Giacomo in data 5 maggio 2010, con le quali il collaboratore aveva escluso che l'impresa del Falletta fosse legata all'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra", e in particolare a Lo Gerfo Francesco, soggetto condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Assumeva che la Corte d'appello di Caltanissetta, con l'ordinanza impugnata, era incorsa nel vizio di violazione di legge, laddove aveva ritenuto che la richiesta di esame del collaboratore Greco Giacomo, contenuta nell'istanza di revisione, non costituisse "prova nuova" idonea a fondare una richiesta di revisione ai sensi della lett.

c) del citato art. 630 cod. proc. pen. poiché finalizzata a ottenere una inammissibile diversa valutazione di una prova già apprezzata con la sentenza di condanna, dovendosi considerare che in realtà la detta sentenza di condanna non conteneva alcuna valutazione delle dichiarazioni del Greco, ancorché le stesse fossero state acquisite al processo sull'accordo delle parti; riteneva la difesa che, in effetti, se tali dichiarazioni fossero state fatte oggetto di valutazione, la Corte d'Appello di Palermo sarebbe giunta a conclusioni opposte in punto di affermazione della responsabilità del Falletta in ordine al reato ascrittogli. Concludeva sul punto affermando che per "prove nuove" dovevano intendersi anche quelle che, pur acquisite al processo, non fossero comunque state oggetto di valutazione da parte del giudice.

4. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle deposizioni testimoniali indicate nell'stanza di revisione e rese in sede di indagini difensive, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., anch'esse offerte quali "prove nuove" a corredo della detta istanza.Esponeva, in particolare, che Grasso Matteo e Bianco Giusto, dipendenti del Falletta, esaminati il 7 dicembre 2023 in sede di indagini difensive, avevano negato che Lo Gerfo Francesco fosse l'effettivo titolare dell'impresa individuale del ricorrente, affermando che, in qualità di dipendenti della stessa, avevano fatto esclusivo riferimento al Falletta e non ad altri soggetti; la difesa precisava che analoghe dichiarazioni erano state rese, sempre in sede di indagini difensive, da Pizzo Giuseppe, funzionario di banca. Rassegnava che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna argomentazione in ordine al contenuto dei suddetti verbali redatti in sede di indagini difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Deve, innanzitutto, osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collego, nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (v., per tutte, Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01). Ciò premesso, il ricorrente afferma che le dichiarazioni del Collaboratore Greco Giacomo non sarebbero state valutate dalla Corte d'Appello di Palermo, poiché se lo fossero state la medesima Corte sarebbe pervenuta a una statuizione assolutoria del Falletta.

Osserva il Collegio che tale assunto appare del tutto indimostrato, risolvendosi nella sostanza in una mera affermazione priva di qualsivoglia riscontro. Deve, pertanto, ritenersi che la prova offerta dal ricorrente con la deposizione del Greco fosse finalizzata a ottenere una inammissibile nuova valutazione della prova già apprezzata con la sentenza di condanna. Si deve, peraltro, evidenziare che il collaboratore Greco ha reso dichiarazioni in termini dubitativi riguardo ai rapporti fra l'impresa del Falletta e Lo Gerfo Francesco, ciò che emerge dal tenore letterale degli stralci di tali dichiarazioni riportati a pag. 3 della richiesta di revisione avanzata nell'interesse del Falletta e allegata al ricorso per cassazione.L- 2.

Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, se si considera che con la citata istanza di revisione il ricorrente ha chiesto esclusivamente l'esame dei collaboratori di giustizia Greco Giacomo e Bisconti Filippo, laddove nessuna istanza e stata avanzata con riferimento ai verbali delle sopra richiamate dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Grasso Matteo, Bianco Giusto e Pizzo Giuseppe; è per tale ragione che la Corte d'Appello di Caltanissetta, con il provvedimento impugnato, non ha osservato alcunché al riguardo.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so