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Sentenza — n. 3852/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sentencing motivation and improper evidentiary review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the lower court failed to explicitly state the criteria and calculations for the sentence, violating constitutional rights to defense and equality. The court rejected these claims, noting that the appellate court adequately integrated the first-instance reasoning and that evidentiary assessments fall outside the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or factual findings made by the court of appeal, and appeals claiming a lack of sentencing motivation are inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning for the penalty determination.

Parole chiave

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lack of sentencing motivation cassation inadmissibility evidentiary review preclusion constitutional equality violation appellate integration of reasoning scemata imputabilità ricompensa circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Sala, sollevando questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 604 cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 3 Cost.
per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e/o per violazione del diritto di difesa ex art.
Art. 24 Cost.
e/o per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Art. 606 c.p.p.
Il difensore lamenta inoltre il travisamento delle prove valutate dalla Corte di appello in relazione al difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e comunque per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.
art. 604 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Sala, sollevando questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 604 cod. proc. pen.
art. 3 Cost
per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
art. 24 Cost
e/o per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
art. 648 cod. pen
Il difensore eccepisce infine il travisamento delle prove valutate dalla Corte di appello in relazione alla sussistenza dell'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Dunque, la motivazione offerta dalla Corte di appello ha valore integrativo di quella di primo grado ed è consentita, oltre a essere congrua quanto a esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALA ROBERTO nato a BERGAMO il 04/09/1954 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Roberto Sala responsabile del reato di ricettazione. 1.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Sala, sollevando questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 604 cod. proc. pen. per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e/o per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. laddove non prevede che venga dichiarata la nullità della sentenza appellata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando non siano stati esplicitati i criteri e i calcoli posti a base della determinazione della pena; premette che nella sentenza di primo grado non vi era stata alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena, circostanza che aveva impedito la valutazione sulla correttezza dei passaggi sottesi alla relativa determinazione; nonostante queste gravi mancanze, la Corte di appello aveva ritenuto di poter semplicemente integrare la motivazione della sentenza di primo grado, peraltro non operando la massima riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche. 1.2.

Il difensore lamenta inoltre il travisamento delle prove valutate dalla Corte di appello in relazione al difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e comunque per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett.

e) n. 2 cod. proc. pen.: la Corte di appello non aveva operato la riduzione massima per le attenuanti generiche, malgrado il Tribunale le avesse concesse per il comportamento processuale e per la collaborazione nell'acquisizione degli atti istruttori dibattimentali; non si potevano quindi escludere due ipotesi, poste agli antipodi:

1) che il Tribunale di Verbania volesse partire dal minimo delle pana per giungere alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, nel qual caso vi sarebbe stato un errore materiale nella determinazione della pena;

2) che il Tribunale fosse partito dalla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, concedendo nella massima estensione la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, per giungere alla pena di anni tre di reclusione; nella sentenza di primo grado non era però possibile ricavare alcun elemento utile con riguardo alla determinazione della pena, per cui era stato sottratto il controllo sull'uso fato dal giudice del suo potere discrezionale, e tale circostanza non poteva essere certo attenuata dalla presunta integrazione operata dalla Corte di appello. 1.3.

Il difensore eccepisce infine il travisamento delle prove valutate dalla Corte di appello in relazione alla sussistenza dell'art. 648 cod. pen. e comunque per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.648 cod. pen.: la difesa aveva segnalato che il quadro probatorio risultava evanescente, non potendosi considerare elementi negativi il ritrovamento di Sim card e di un supporto per Sim intestati a cittadini stranieri irrintracciabili dei quali Sala "non forniva esaustive spiegazioni" (pag. 21 sentenza primo grado), né tantomeno il ritrovamento di mazzi di chiavi riconducibili al capannone o di materiale "sospetto" all'interno dello stesso: infatti, nel capannone de quo aveva sede la Scrapper Edile s.r.I., di cui Sala era dipendente, società che integrava 64 addetti, in gran parte di nazionalità rumena, etnia corrispondente a quella dei coimputati condannati per i furti della merce ricettata da Sala; sorprendeva, infine, come il coimputato a titolo di concorso del reato ex art. 648 cod. pen. con Sala, ovvero Motta, fosse stato assolto per non aver commesso il fatto, avendo il Tribunale ritenuto più verosimile un rapporto di mera connivenza; la motivazione formulata dalla Corte di appello, oltre a non aver chiarito i profili critici sopra appena illustrati, risultava palesemente illogica, travisandone i relativi elementi di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come la questione di costituzionalità sia stata già rigettata con sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01 di questa Corte, che ha precisato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte"; tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale manca soltanto la parte della motivazione relativa alla quantificazione della pena.

Correttamente è stato quindi data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice di secondo grado - in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello - può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 5, n. 13455 del 04/03/2022, Coman, Rv. 282878;

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Del resto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). Dunque, la motivazione offerta dalla Corte di appello ha valore integrativo di quella di primo grado ed è consentita, oltre a essere congrua quanto a esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 1.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso quanto sopra ricordato, si deve ribadire che "la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost." (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto alla gravità del reato ed all'assenza di elementi processuali o extraprocessuali idonei a giustificare la concessione del beneficio, adempiendo così all'onere motivazionale richiesto. 1.3.

Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità - principi che questa Corte ha più volte ribadito - a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono censurabili nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa; ciò conduce alla valutazione di inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "... sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del 4 tn"-,_ merito" (cfr., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che non sussisteva alcuna contestazione sulla provenienza furtiva dei beni, valorizzando le conversazioni telefoniche e gli incontri di Sala con gli autori dei furti presso il magazzino (di cui Sala aveva le chiavi) della Scrapper Edile utilizzato per il temporaneo deposito della merce e i contatti di Sala con le ditte di recupero del materiale ferroso; in particolare, i contatti telefonici venivano tenuti da Sala e non da altro dipendente della Scrabber Edile s.r.l. in quanto Sala veniva chiamato con il suo nome di battesimo e i numeri di telefono intercettati risultavano allacciati alla cella telefonica dove si trovava l'abitazione di Sala (si veda l'ampia ed esaustiva motivazione della Corte di appello contenute nelle pagine da 10 a 13 della sentenza impugnata); del tutto irrilevante è, infine, la posizione del coimputato Motta, visto che la inconciliabilità delle posizioni deve riferirsi ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p