Cassation court dismisses appeal against conviction for abusive grazing due to procedural compliance and lack of nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court had correctly addressed the procedural requirements following a prior annulment. The defendant argued for violation of Article 627 of the Code of Criminal Procedure and alleged nullity due to missing charges in the indictment. The court found the lower judge had properly clarified the timeline of complaints against specific dates and dismissed the nullity claim as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on procedural violations or nullity is inadmissible if the lower court has already rectified the alleged defects and the grounds for nullity are not substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU' il 12/10/1964 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO MAIORANA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 27106/23, la Seconda sezione di questa Corte annullava la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese, che aveva dichiarato Francesco Di Bella responsabile del reato di pascolo abusivo, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese in diversa composizione; quest'ultimo confermava la precedente decisione. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Di Bella, eccependo la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.; premette che, contrariamente a quanto scritto nella sentenza impugnata, la fattispecie in esame non era relativa ad un kN\r--- giudizio di revisione e che il rinvio era stato disposto per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità in merito a tutti gli episodi contestati ed osserva che la sentenza impugnata non aveva affrontato tale tema, ma si era limitata ad escludere i fatti del 25 febbraio 2021, senza verificare la sussistenza degli episodi che si riferivano al 17 ottobre 2020 e 26 novembre 2020; il difensore eccepisce inoltre la nullità della sentenza, che aveva parlato delle imputazioni del 19 gennaio 2020 e del 6 dicembre 2020, che non erano state indicate nel capo di imputazione.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Si deve infatti rilevare che la precedente sentenza emessa nei confronti del ricorrente era stata annullata affinchè il giudice di rinvio precisasse se le querele in atti si riferissero proprio ai fatti di cui al capo di imputazione. 2.2. Il Giudice di Pace di Termini Imerese, nella sentenza oggetto del presente ricorso, ha adempiuto a quanto richiesto da questa Corte, specificando che la querela del 19 ottobre 2020 era relativa ai fatti avvenuti il 17 ottobre 2020, e la querela del 2 dicembre 2020 ai fatti avvenuti il 26 novembre 2020, aggiungendo che l'indicazione contenuta nel capo di imputazione relativa a fati avvenuti nel febbraio 2021 era frutto di un mero errore di trascrizione.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 14/01/2025 Il Consiglie