Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction, upholding contributory role in contract fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Freddo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Although Freddo argued he only received money without participating in negotiations, the court found his actions—providing his phone number and agreeing to transport the vehicle—constituted fraud. The decision relied on established jurisprudence that indirect contributions to inducing a contract error satisfy the requirements for criminal liability in fraud cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 110 c.p.: The court establishes that in contract fraud, liability exists when fraudulent artifices intervene in the formation of the deal, creating an immediate causal link between the deception and the victim's consent, even if the accused did not physically negotiate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Freddo Paolo nato in Germania il 12/10/1995, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 13/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Freddo Paolo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 13/5/2024 che, parzialmente riformando quella del Tribunale di Messina in data 28/11/2023, ha ridotto la pena a lui inflitta per il delitto di truffa. Considerato che il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, articola un unico motivo di ricorso per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso di persone ex art. 110 c.p. 640 c.p., deducendo di non avere mai partecipato alle trattative per la vendita del trattore, essendosi limitato ad incassare l'esigua somma di euro 448,00 quando l'accordo tra Rizzo ( concorrente nel reato) e Cecchetto (persona offesa) era ormai concluso.
Considerato che il motivo è manifestamente infondato avendo le due sentenze di merito, con valutazione conforme, ritenuto che il Freddo pur non avendo partecipato fisicamente alla fase delle trattative per la stipula del contratto di vendita del trattore al Cecchetto, avesse con il proprio comportamento e cioè fornendo al Rizzo il proprio numero di cellulare al fine di rendere credibile l'offerta di vendita e concordando con la persona offesa il trasporto del trattore in Veneto, contribuito all'azione truffaldina consistita nell'indurre, mediante artifizi e raggiri ed in particolare rendendo credibile la proposta di vendita, indotto in errore il Cecchetto a comprare il trattore e ad effettuare gli atti di bonifico, uno dei quali in favore del Freddo.
Ritenuto che la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale " è configurabile il reato di truffa, nella specie contrattuale, quando il "dolus in contrahendo" si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso e cioè quando sussiste un rapporto immediato di cause ad effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolentemente usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione". ( Sez. 2, n. 2041 del 27/10/1986, Rv. 175145).
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere est. DEPOSITATO IN CANCELLARIA Il pres ente