Cassation court dismisses appeals for extortion and theft, ruling prescription not raised and mitigating circumstances denied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for prescription of the crimes and requested mitigating circumstances, but the court found the prescription defense was not raised before the appellate court. The court affirmed that the appellate judgment correctly denied generic mitigating circumstances due to a lack of positive elements regarding the defendants' personalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal precludes the court from raising ex officio the extinction of the crime by prescription if it was not alleged or proven before the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: BLASI Nicola nato a Taranto il 22/2/1984 BLASI Cosimo nato a Taranto il 5/7/1965 BLASI Angelo nato a Taranto il 9/11/1990 MARRONE Christian nato a Taranto 1'8/4/1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto in data 29/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Taranto con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Taranto che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Blasi Cosimo e Blasi Nicola alla pena ritenuta di giustizia in ordine a più delitti di estorsione aggravata e furto aggravato, Blasi Angelo per due episodi di ricettazione e Marrone Christian per due episodi di ricettazione. La Corte di appello dopo avere dichiarato non doversi procedere nei confronti di Blasi Nicola e Blasi Cosimo in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo D) dell'imputazione per mancanza di querela, ha rideterminato la pena inflitta a Blasi Nicola, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva nei confronti di Blasi Cosimo riducendogli la pena ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Entrambi i giudici merito con valutazione conforme del materiale probatorio (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e fotografie) hanno ritenuto provata la penale responsabilità dei ricorrenti in particolare di Blasi Cosimo e Blasi Nicola, autori in concorso con Ranieri Domenico, non ricorrente, dei delitti di estorsione, i quali imponevano ai miticoltori un servizio di guardiania in cambio della protezione dei vivai di miticoltura, dai furti (eventualità che impensieriva gli imprenditori vittime di furti sistematici con grave danno per la propria attività); di Blasi Angelo e Morrone Christian per i delitti di ricettazione ritenendo provato che essi acquistavano la disponibilità di cozze che sapevano essere di provenienza furtiva.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i predetti imputati articolando motivi tra loro perfettamente sovrapponibili.
2. BLASI Cosimo e BLASI Nicola con un unico atto di impugnazione, con il primo motivo, deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di estorsione, avendo la Corte di appello risposto alle doglianze difensive con cui si contestava l'omessa motivazione (della sentenza di primo grado), mediante la riproposizione di dati circostanziali singolarmente considerati e censurati con l'atto di appello. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, in particolare degli artt. 161 c.p. e 129 c.p.p, per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione del reato. Con il terzo motivo deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche nei confronti di Blasi Nicola.
3. BLASI Angelo ripete i motivi di ricorso poc'anzi illustrati lamentando, altresì, l'omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
4. Negli stessi termini il ricorso di MORRONE Christian il quale con il primo evidenzia il vizio di motivazionale avendo la Corte di merito ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il sék delitto ricettazione, pur essendo gli imputati Blasi Nicola e Blasi Cosimo stati assolti dal delitto presupposto di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono tutti inammissibili perché basati su motivi generici oltre che manifestamente infondati. Il principale, comune rilievo difensivo rivolto alla sentenza impugnata concernente l'omessa e contraddittoria motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di estorsione (quanto a Blasi Cosimo e Blasi Nicola) e per i delitti di ricettazione ( quanto a Blasi Angelo e Morrone Christian) è destituito di fondamento. E' principio consolidato che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Rv. 259666).
In questo senso questa stessa Sezione ha da ultimo precisato che in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406). Tanto premesso, nel caso di specie, non si rinviene il dedotto vizio di legittimità. La Corte di merito ha perfettamente adempiuto all'onere motivazionale rispondendo puntualmente alla critica difensiva con la quale si eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per essersi il giudice limitato ad un copia - incolla dell'informativa della polizia giudiziaria senza motivare in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati ed ha evidenziato come il primo giudice avesse dapprima richiamato i fatti oggetto di valutazione e poi dedicato le pagg. 17 -19 ( per quanto riguarda Blasi Nicola e Blasi Cosimo), pagg. 49- 51 ( per Blasi Nicola) e pagg. 49-53 ( per Morrone Christian), alla spiegazione della loro rilevanza penale.
La Corte di appello, come il primo giudice, quindi, lungi dal limitarsi a una mera, asettica rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ne ha sintetizzato in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del proprio ragionamento. In particolare, quanto a Blasi Nicola e Blasi Cosimo, il giudice di appello ha richiamato, ai fini dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i delitti di estorsione (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non solo stralci delle intercettazioni, ritenute dimostrative della situazione di pericolo che gli imputati, mettendo a segno i furti delle cozze, avevano generato tra i miticoltori, costretti ad affidarsi agli imputati per ottenere protezione, ma anche le riprese video che hanno consentito di dimostrare plasticamente gli episodi della consegna del denaro per la guardiania imposta. 2.Allo stesso modo, in relazione ai delitti di ricettazione contestati a Blasi Angelo e Morrone Christian, la Corte di appello ha spiegato le ragioni del proprio convincimento valorizzando elementi probatori aderenti ai dati processuali in assenza di travisamenti o illogicità manifeste ( cfr. pag. 5 e 6 per Blasi Angelo e pag. 8 e 9 per Morrone).
Va precisato con riferimento allo specifico motivo proposto da Morrone, che la modifica del regime di procedibilità del furto introdotto dalla Riforma Cartabia, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non esclude la sussistenza del delitto di ricettazione. Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Rv. 276668; Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, n.m. e, fra le altre, Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Rv. 248248). 3.Venendo ora al motivo con cui si eccepisce la mancata declaratoria di prescrizione, rileva il collegio che la questione è manifestamente infondata : tanto il termine di prescrizione decennale previsto per le ricettazioni ( risalenti a luglio 2014) quanto quello di anni 12 e mesi 6 previsto per l'estorsione semplice di cui al capo A7), non era spirato alla data della sentenza appello (29/11/2023) dovendosi qui ribadire il principio espresso dalle S. Unite Ricci secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, co.2, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. 4.Palesemente infondati i motivi con i quali Blasi Nicola, Blasi Angelo e Morrone Christian, contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha puntualmente motivato al riguardo valorizzando il ruolo affatto subalterno ricoperto dal Blasi Nicola (pag. 5) , la personalità gravata da numerosi precedenti penali di Blasi Angelo (pag.
6) e l'assenza di elementi di fatto positivamente valutabili per Morrone (pag. 9). E' principio affermato da questa Corte quello secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri e ancora si è condivisibilmente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , Rv. 283489), questo in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un k diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. ( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). 5.11 motivo con il quale Blasi Angelo e Morrone Christian denunciano l'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 c. p. p. 6.Alla luce di quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur