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Sentenza — n. 3836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court acquits defendant in theft by receiving case due to insufficient evidence of vehicle connection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction of Francesco Pace for theft by receiving without remanding the case. The defense argued the court failed to link his actions to the stolen vehicle, noting he merely slowed down on a motorcycle to observe occupants before fleeing. The court agreed, ruling the defendant's conduct was ambiguous and did not prove shared intent or access to the car, thus establishing innocence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The court must explicitly establish the causal link between the accused's conduct and the stolen property; mere observation or proximity without clear evidence of shared intent or access does not suffice for conviction.

Parole chiave

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theft by receiving joint criminal enterprise insufficient evidence access to vehicle acquittal without remand guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE FRANCESCO nato a GRUMO APPULA il 03/04/1984 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 5 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Bari con la quale l'imputato Pace Francesco era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione in concorso ascrittogli e condannato alle pene di legge.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un t unico motivo con il quale deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle disposizioni che regolavano il concorso di persone nel reato di ricettazione, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle doglianze difensive avanzate. Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale non aveva dato conto, nella motivazione, di alcun elemento che potesse collegare la condotta posta in essere dal Pace con l'autovettura Mini Cooper oggetto del contestato reato di ricettazione, considerato che, nell'occorso, il Pace era giunto, alla guida del proprio ciclomotore, al cospetto di tale Leone Luigi, che, prima intento a condurre la vettura Mini Cooper, aveva da poco arrestato la propria marcia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Ed invero, la Corte d'Appello ha dato conto, in motivazione, del fatto che, nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti operanti avevano notato l'arrivo della vettura Mini Cooper indicata nell'imputazione, che nell'occorso era condotta da tale Leone Luigi; successivamente, avevano avuto modo di osservare l'imputato Pace Francesco sopraggiungere alla guida del proprio ciclomotore, rallentare la propria marcia e rivolgere lo sguardo all'interno dell'abitacolo della detta vettura per osservare gli occupanti, per poi allontanarsi repentinamente all'arrivo dei militari.

La Corte territoriale, in relazione al detto episodio, ha così argomentato: "La rappresentata azione dell'imputato ne rende evidente l'adesione partecipativa all'operato del Leone, quale indubbia espressione della condivisa disponibilità dell'autovettura e della consapevolezza della relativa provenienza delittuosa, siccome acclarata dalla fuga repentinamente intrapresa al cospetto dei carabinieri oltre che dalla omessa allegazione di un'apprezzabile ragione giustificativa riguardo alla assunta condotta" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Ritiene il Collegio che la motivazione, nella parte qui evidenziata, sia meramente apparente, non essendo stata chiarita la ragione per la quale la condotta tenuta nel frangente dal Pace, come detto concretatasi nel repentino allontanamento alla vista dei Carabinieri, fosse stata dalla Corte territoriale ritenuta univocamente significativa dell'adesione partecipativa dell'imputato all'operato del Leone, nonché indubbia espressione della condivisa disponibilità dell'autovettura.

Trattasi, invero, di condotta che, di per sé sola esaminata, non rende in alcun modo evidenti le ragioni per le quali la stessa è stata tenuta dall'imputato e, soprattutto, non fa emergere alcuna forma di collegamento fra quest'ultimo e la vettura oggetto di ricettazione.2. Alla stregua di tali rilievi si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché Pace Francesco non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché Pace Francesco non ha com