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Sentenza — n. 3052/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows cassation appeal against appeal court order denying rescission of final judgment due to lack of formal summons notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy annulled the Appeal Court's order denying the rescission of a final judgment against Constantina Sorina. Sorina argued she never knew of the trial because her appointed defense lawyer had resigned before the formal summons was served, and she only learned of the proceedings after receiving an execution order. The Court held that the resignation of the defense lawyer without proof of communication to the defendant does not constitute knowledge of the trial, thus invalidating the lower court's finding of negligence.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis e 175 comma 2.1 cod. proc. pen.; The resignation of a defense lawyer of choice without proof of communication to the accused does not constitute knowledge of the trial proceedings for the purpose of rescission of a final judgment.

Parole chiave

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rescission of final judgment formal summons notification defense lawyer resignation knowledge of proceedings Italian criminal procedure negligence vs. lack of notice vocatio in iudicium corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis cod. proc. pen.
Art. 175 comma 2.1 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh
Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin
anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv.
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN SORINA nato il 25/10/1989 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 1 luglio 2024 la Corte d'Appello di Venezia rigettava le istanze di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per proporre appello avanzate nell'interesse dell'imputata Costantin Sorina, dichiarato colpevole dei reati di tentata rapina in concorso e furto in abitazione pluriaggravato in concorso e condannata alle pene di legge con sentenza resa in data 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Verona, irrevocabile il 9 marzo 2019. Osservava la Corte territoriale, che nel corso delle indagini preliminari, precisamente in data 11 luglio 2014, l'imputata aveva nominato un difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto domicilio, che in data 23 febbraio 2015 il difensore nominato aveva rinunciato al mandato e che successivamente era stato nominato un difensore d'ufficio; evidenziava che la Costantin, per una propria libera scelta, aveva evitato ogni contatto con il difensore di fiducia dalla stessa nominato, manifestando in tal modo una condotta improntata a negligenza.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 bis e 175 comma 2.1 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Deduceva, in particolare, che alla ricorrente non era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio, sicché la stessa non era mai venuta a conoscenza dell'accusa a suo carico e della data di celebrazione del processo.

Evidenziava, ancora, che la medesima ricorrente era venuta a conoscenza del processo e della sentenza di condanna solo all'esito della notificazione nei suoi confronti dell'ordine di esecuzione avente ad oggetto la detta sentenza Assumeva che la consapevolezza da parte dell'imputata della pendenza a suo carico di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari non poteva essere paragonata alla conoscenza del processo nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Concludeva affermando che nella specie la ricorrente non aveva avuto conoscenza della chiamata in giudizio prima di aver ricevuto l'ordine di esecuzione della sentenza definitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium" (in tal senso Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh Rv. 286712 - 01, che in motivazione ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo; v. anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256 - 01, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza; nello stesso senso Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01).

Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie deve osservarsi che il difensore di fiducia della ricorrente ha rinunciato al mandato in data 23 febbraio 2015, dunque anteriormente alla notificazione all'imputata di un atto formale di "vocatio in iudicium", che non risulta che tale rinuncia fosse stata comunicata alla Costantin e che non emerso che quest'ultima fosse comunque venuta a conoscenza del processo a suo carico anteriormente alla notificazione nei suoi confronti dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza definitiva di condanna.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 11/12/20