Cassation appeal dismissed as inadmissible because procedural correction of the judgment device was already performed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had already corrected the judgment's device to reflect the parties' agreement and mitigating circumstances. The appellant argued the original device was incomplete regarding generic mitigating factors and prior convictions, but the Court found the motivation faithfully reported the agreement. Consequently, the appeal lacked admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; When a judgment's device is incomplete but the motivation faithfully reports the agreement and the error is corrected via material correction procedure, a cassation appeal based on such incompleteness is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE BENEDETTO nato a PATERNO il 08/07/1997 avverso la sentenza del 18/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Abate Benedetto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., ritenuto in continuazione con altro reato di cui a precedente sentenza del medesimo Tribunale in data 20/2/2023, la pena concordata tra le parti.A sostegno del ricorso ha dedotto che il dispositivo della sentenza riporta solo la pena finale di anni due di reclusione ed euro 2.134,00 di multa, pena sospesa, senza indicare in alcun modo né la concessione delle attenuanti generiche, né quella del risarcimento del danno, né che la pena inflitta è da ritenere comprensiva di quella già pronunciata a carico dello stesso e ritenuta in continuazione, come emerge dalla motivazione della sentenza.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo "come concordato tra le parti e riportato in motivazione". Nelle more del procedimento, con ordinanza del 17/7/2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Patti ha provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata integrando questo con le parole: "concede ad Abate Benedetto le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 e art. 62 bis c.p. e ritenuta la continuazione con i fatti commessi il 25/11/2022 in Oliveri, di cui alla sentenza n. 24/23 del 20/2/2023, emessa dal GUP presso il Tribunale di Patti".
Il ricorso è ab origine inammissibile in quanto, a fronte di un dispositivo sintetico, la motivazione della sentenza impugnata riporta fedelmente l'accordo intervenuto tra le parti, sicché il ricorso non risulta proposto per alcuno dei motivi indicati dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Eventuali incompletezze del dispositivo della sentenza, ove ritenute idonee a determinare incertezze interpretative, peraltro, andavano sanate non già con il ricorso in cassazione, bensì con la procedura di correzione dell'errore materiale, poi effettivamente espletata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024 L'