Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mixed fact and law arguments and invalid civil code citations in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it mixed factual evaluations with legal arguments, which fall outside the scope of cassation review for pre-trial seizure orders. The appellant argued that public documents should be presumed authentic, thereby negating the grounds for theft and misappropriation, but the Court held that criminal proceedings do not allow such presumptions against the judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 193 cod. proc. pen.: In criminal proceedings, cassation appeals against pre-trial seizure orders are limited to violations of law regarding errors in judging or procedure, excluding mixed factual assessments and the application of civil law presumptions to criminal evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO TONIA nata a POLLENA TROCCHIA il 31/03/1993 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il riesame proposto da Tonia Esposito avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli Nord il 17 luglio 2024, avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz tg. GM036CC. Si legge nel provvedimento che "la nebulosa vicenda" (pg.2) riguardante la circolazione dell'autovettura meriti, allo stato, un adeguato approfondimento di indagine e che, non essendo stato prodotto alcun tipo di documento, la buona fede della ricorrente sia allo stato meramente asserita ma, ancora, indimostrata.
Su tali premesse, ritenuta la sussistenza del fumus delicti dei reati di appropriazione indebita e truffa (artt. 646 e 640 cod. pen., rispettivamente) il provvedimento di sequestro è stato confermato, con la reiezione dell'istanza di 5 i 51-C iY154:, riesame, essenciDinerentel il pericolo che la vettura possa essere ulteriormente alienata e quindi dispersa definitivamente, frustrando ogni possibilità di recupero del mezzo o di ristoro della persona offesa.
2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa di Tonia Esposito formula un unico motivo, incentrato su manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché su violazione di legge con riferimento agli artt. 2700, 2702 e 2703 cod. civ.. Poiché l'atto pubblico (nel caso, il documento di passaggio di proprietà con la firma autenticata dalla titolare dell'agenzia automobilistica) "fa fede a querela di falso" (pg. 2), non può farsi questione nel presente procedimento della falsità della autografia del documento da parte della denunciante e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di configurare la truffa (e, a cascata, la appropriazione indebita), reati peraltro nemmeno contestati alla ricorrente, che è terza interessata nel procedimento de quo.
3. Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato. 3.1 Innanzitutto, è di tutta evidenza che il motivo, mischiando considerazioni motivazionali con tematiche giuridiche, alla fine s'impinge in valutazioni di fatto (con relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e, cod, proc. pen., puntualmente richiamato nella rubrica del motivo) che per definizione esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede alla Corte. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 cod. proc. pen.), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso (peraltro nemmeno esplicitate nel ricorso). 3.2 In aggiunta, è manifestamente infondato il motivo laddove denuncia violazione di legge, ed in particolare dei citati articoli del codice civile (2700, 2702, 2703), senza considerare che, a mente dell'art. 193 cod. proc. pen., nessuna presunzione, valore probatorio rafforzato o limitazione può essere opposta al giudice nel processo penale, ad eccezione che in tema di stato di famiglia o di cittadinanza, ipotesi all'evidenza non sussistenti nel caso di specie.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 genn