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Sentenza — n. 2822/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2822/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ Ariani Pasquale, Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio dell'azione penale. Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 646 cod. pen, art. 33 sexies cod. proc. pen; Sentenza — n. 2822/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione processuale violazione delle norme procedurali restituzione in pristino procedura di annullamento ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
art. 646 cod. pen
Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen.
art. 33 sexies cod. proc. pen
Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIAnei confronti di: RAMMAL HICHAM nato in MAROCCO il 04/09/1987 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ Ariani Pasquale, Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio dell'azione penale. Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato.

2. Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett.

a) del d. Igs. n. 50/2022. Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod. proc. pen., pertanto, il Giudice vibonese non è incorso in alcuna violazione, non essendovi elementi per affermare, in assenza di precisazione sul punto da parte del ricorrente, che ne sarebbe stato onerato, che l'esercizio dell'azione penale fosse avvenuto sotto la vigenza della precedente disciplina processuale.

3. Per le esposte ragioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Cons gliere latore „— La Pr