Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding facts and legal grounds under Article 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of appeal. The appellant argued that the lower court failed to address specific issues regarding witness credibility and sentencing, but the court found these arguments merely repeated without citing specific factual or legal reasons supporting the claims. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the factual and legal grounds supporting the request, merely repeating arguments from the first instance without addressing the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERRIGNO SALVATORE nato a Palermo il 3 Marzo 1959 avverso la sentenza resa il 16 maggio 2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato Salvatore Ferrigno avverso la sentenza resa il 21 aprile 2022 dal Tribunale di Biella. La Corte nel provvedimento osservava che l'appello era inammissibile per aspecificità di entrambi i motivi di gravame . 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo: 2.1 violazione di legge in quanto i motivi di appello rispettavano i requisiti minimi per l'esposizione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio dell'organo di controllo ed, in particolare, censuravano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, le modalità della restituzione dei soldi, la sussistenza del reato di usura e l'eccessività della pena.
A fronte di queste censure, la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere inammissibile il gravame, senza argomentare su detti punti. 1.11 ricorso è inammissibile. La sentenza ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p., per l'aspecificità dei motivi dedotti con l'atto di appello, sul presupposto della violazione del canone normativo (art. 581 c.p.p.) che esige che l'atto di appello contenga "i motivi, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
La Corte di merito si è soffermata a spiegare le ragioni della dichiarata inammissibilità, evidenziando che la difesa aveva dedotto la inattendibilità della persona offesa, senza considerare che il primo giudice, non soltanto aveva spiegato nel dettaglio le ragioni per cui aveva ritenuto di formulare un positivo giudizio di attendibilità della persona offesa, ma, soprattutto, aveva fondato il giudizio di responsabilità su numerosi altri elementi di fatto, indicati a pagina quattro della sentenza di appello; in sostanza, con l'impugnazione di merito, la difesa si era limitata a riproporre l'unica prospettazione difensiva già articolata nel giudizio di primo grado, senza tuttavia curarsi di censurare alcuno degli ulteriori argomenti sistematicamente esposti nella motivazione.
La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio era generico, poiché l'appellante si era limitato ad invocare il minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale aveva negato il beneficio e ritenuto di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale. Tale modalità di formulazione dell'appello, che trova conferma nella lettura dell'impugnazione, viola il disposto dell'art. 591 c.p.p. come costantemente affermato da codesta Corte (v. ex multis, Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841), sicchè bene ha fatto la Corte a dichiararne l'inammissibilità.
A fronte di una sentenza così argomentata, anche il ricorso si palesa aspecifico, poiché, pur deducendo formalmente il vizio di violazione di legge, incorre nel medesimo errore già commesso con l'atto di gravame ed espone delle censure che non indicano le ragioni di fatto e di diritto a loro sostegno in relazione alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata . 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden Maria Daniela Borsellino Sergio Bel irani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE L 2