Criminal appeal dismissed; prior record outweighs apologies for unrelated minor offenses in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against the appellate court's reduction of a sentence for illegal gun possession. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances based on his apologies to victims of unrelated, dismissed offenses. The court ruled that the appellant's criminal history was a valid, independent ground for rejecting leniency, and his apologies for separate, non-prosecuted crimes could not mitigate the penalty for the current charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: A defendant's prior criminal record constitutes a valid basis for denying generic mitigating circumstances, and apologies for unrelated, dismissed offenses cannot serve as an attenuating factor for the current crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Biscari Giampaolo, nato il 25/01/1953 a Barcellona Pozzo di Gotto; avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, nel ridurre la sanzione irrogata in primo grado per il delitto di ricettazione di arma clandestina, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa con i motivi di appello che intendevano valorizzare la condotta tenuta dall'imputato post delictum, che si era scusato con le persone offese dei distinti reati di percosse e minaccia (improcedibili per intervenuta remissione di querela). La Corte territoriale ha infatti evidenziato genericamente che nessun elemento degno di positiva valutazione era stato evidenziato con i motivi di gravame spesi sul punto del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia officiato, che deduce, a motivo unico di ricorso, il seguente argomento: 2.1. Mancanza o mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte territoriale offerto alcuna argomentazione allo specifico motivo di gravame che lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione del comportamento tenuto dall'imputato con le vittime dei distinti reati (improcedibili) di minaccia e percosse, cui chiedeva perdono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato; consegue il rigetto del ricorso. 1.1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'apprezzare la gravità dei fatti descritti in imputazione (i fatti oggetto di riconosciuta responsabilità, non quelli improcedibili per remissione di querela) e scrutinarne il profilo circostanziale, ha ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando sul punto il curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. 1.2. Se dunque la Corte non ha offerto, sull'argomento dedotto, congrua motivazione, è pur vero che il Tribunale aveva valorizzato elementi (precedenti penali numerosi e gravi dell'imputato) certamente rilevanti ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, giacché indicati tra i criteri guida (vita anteatta) contenuti nel testo dell'art. 133 cod. pen.
Orbene, tale valutazione non può ritenersi superata dalla valorizzazione delle scuse offerte dall'imputato alle persone offese di fatti non più procedibili, giacché distinto e autonomo è il reato (ricettazione di arma da sparo clandestina) per cui si procede e rispetto ad esso la condotta resipiscente manifestata in relazione ai distinti reati non più procedibili non può, all'evidenza, spiegare alcun effetto attenuante.
2. Segue al rigetto del ricorso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de