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Sentenza — n. 2622/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unassisted statements were not spontaneous, ruling they were decisive for conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a conviction for receiving stolen goods, upholding the lower court's reliance on unassisted statements. The appellant argued these statements were not spontaneous and thus inadmissible, but the court found the appeal lacked specific proof of how these statements were decisive for the conviction. Consequently, the court ruled that the statements were valid and sufficient to confirm the appellant's identity as the driver of the stolen vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Statements made by an investigated person without a defender are admissible if their spontaneity is clearly established, and a cassation appeal challenging their admissibility is inadmissible if it fails to demonstrate their decisive role in the conviction.

Parole chiave

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unassisted statements spontaneity requirement prova di resistenza receiving stolen goods cassation inadmissibility false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 350, comma 7, art.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 63 cod. proc. pen
350, comma 7, art. 63 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano
pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le altre: Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv.
Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic
Sul punto il collegio ribadisce che spetta al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv.
Sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013, Cuberi
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOGNI YURI nato a ROMA il 02/01/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalt FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Fulvio Melillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di Yuri Togni per il reato di ricettazione. La Corte fondava la condanna sulla circostanza che lo stesso era stato avvistato a bordo di un ciclomotore provento di furto unitamente a Marco Bordi che aveva spontaneamente dichiarato, senza essere assistito da un difensore, che si trovava sul mezzo rubato insieme a Togni, che lo conduceva.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge (art. 350, comma 7, art. 63 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le dichiarazioni di Marco Bordi sarebbero inutilizzabili in quanto non sarebbero "spontanee", ma "sollecitate" e, dunque, tenuto conto dell'emersione di indizi di reità a carico del dichiarante, sarebbero state assunte illegittimamente senza la presenza del difensore e sarebbero inutilizzabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il collegio riafferma che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le altre: Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01). La regola di utilizzabilità relativa - ovvero nel procedimento e nei riti a prova contratta - prevista dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. si fonda, dunque, sulla valorizzazione della "spontaneità" della dichiarazione, che viene resa senza alcuna sollecitazione, sulla base della libera scelta dell'indagato.

Sul punto il collegio ribadisce che spetta al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575; Sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013, dep. 2014, Cuberi, Rv. 258368). 1.2. Ribadita la decisività della valutazione della spontaneità delle dichiarazioni, rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore, il collegio rileva che, nel caso in esame (a) nell'atto d'appello non veniva specificamente contestata la spontaneità delle dichiarazioni di Bordi, che veniva ritenuta sussistente d'ufficio, sulla base delle circostanze della dichiarazione, per come emergente dagli atti, (b) nel ricorso per cassazione si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Bordi, senza valutarne la decisìvità ai fini dell'accertamento di responsabilità e, dunque, senza effettuare alcuna prova di resistenza.

Lo sviluppo della progressione processuale consente al collegio di rilevare che le dichiarazioni contestate "corroborano", ma non "fondano" l'accertamento di responsabilità, dato che l'identificazione del ricorrente resta ancorata al riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, fondato sulla identità dell'abbigliamento delle persone avvistate sul ciclomotore rubato con quello indossato dalle persone che erano state identificate nei pressi del luogo ove il ciclomotore di provenienza illecita era stato parcheggiato (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata).Ebbene: per giurisprudenza costante della cassazione è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02;

Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Nel caso in esame il ricorso non esplicita le ragioni della decisività del dichiarato di Bordi, mentre la sua spontaneità, pur non specificamente censurata con l'appello, risulta, comunque, valutata dai giudici di merito. Sul punto il giudice di primo grado ha, infatti, puntualmente evidenziato che le dichiarazioni contestate sono state rese, senza alcuna sollecitazione, nel corso della redazione del verbale di elezione di domicilio. Tale valutazione emergente dalle circostanze della dichiarazione, è stata fatta propria anche dalla Corte di appello.

Si rimarca, da ultimo, che le dichiarazioni contestate sono state utilizzate per confermare la identificazione del ricorrente nel conducente del ciclomotore rubato, emergenza che non risultano con4etta da Togni, che, sul punto, non ha offerto alcuna giustificazione. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così dec