Cassation annuls appeal judgment due to insufficient reasoning regarding co-defendant acquittal and contradictory evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment, remanding the case for a new trial. The appellant argued the lower court contradicted itself by acquitting the pharmacist co-defendant while convicting the employee based on intercepted phone calls. The court found the appellate reasoning defective because it failed to properly evaluate evidence in light of the co-defendant's acquittal and ignored the employee's subordinate role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; The appellate court must provide specific and coherent reasoning when confirming a conviction against a co-defendant who has been acquitted, ensuring the evidence withstands scrutiny in light of the acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PALMESE VITALE nato a Napoli il 27 maggio 1966 avverso la sentenza resa il 15 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato in presenza; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. rilevato che nessuno è presente per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli 1'8 ottobre 2021, che aveva affermato la responsabilità di Palmese Vitale e di altri imputati, tra cui i farmacisti Celentano e Picardi in ordine ai reati di falso, ricettazione e truffa contestati al capo D della rubrica, ha assolto questi ultimi dai reati loro ascritti e ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente. Si contesta a Palmese di avere, quale dipendente e collaboratore del farmacista Celentano, operando in concorso con Massimo De Martino e Ferdinando Primitivo, ricevuto 350 ricette facenti parte di un quantitativo di oltre 35.000 provento di furto, che venivano contraffatte inserendo dati anagrafici e fiscali di ignari pazienti e venivano presentate presso la farmacia del dottor Celentano per acquisire i relativi farmaci e ottenere poi l'indebito rimborso da parte dell'ASL, mediante l'emissione di appositi mandati dalla Azienda sanitaria di Pozzuoli. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione ai reati contestati nell'imputazione poiché la Corte di merito, travisando il fatto ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di conversazioni telefoniche intercettate con il coimputato, separatamente giudicato, Primitivo e di quelle intercorse tra quest'ultimo e il coimputato De Martino, ma non ha individuato il concorso e la condotta attribuita a Palmese, limitandosi a sostenere che era a conoscenza della provenienza delittuosa delle ricette a lui consegnate dai complici, trascurando di considerare che questi svolgeva le mansioni di magazziniere e non ricavava alcun profitto dalla ricezione di dette ricette.
La sentenza censurata si è soffermata esclusivamente nel ravvisare l'elemento soggettivo della condotta e ritiene l'imputato consapevole della provenienza illecita delle ricette mentre, incorrendo in una insanabile contraddizione ha assolto il titolare della farmacia, Celentano, che era l'unico soggetto teoricamente interessato ad incassare le prescrizioni mediche e che poteva trarre vantaggi dalla presentazione delle ricette provento di furto. La motivazione della sentenza risulta illogica, in quanto non si comprende come l'interessamento del Palmese sarebbe avvenuto al fine di far ottenere a terzi, o meglio al farmacista Celentano, un illecito arricchimento patrimoniale, senza che quest'ultimo ne fosse consapevole.
Nel caso in esame la prova della responsabilità dell'imputato si fonda sulle intercettazioni telefoniche, ma il giudice si limita a questa affermazione e non argomenta sul contenuto delle stesse, nè individua le conversazioni dimostrative del coinvolgimento del Palmese, così fornendo una motivazione apparente . 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ha negato tale beneficio in assenza di alcuna motivazione e si è limitato a confermare il ragionamento esplicitato dalla sentenza di primo grado, con una motivazione a dir poco apparente. 2.3 Violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 quarto comma cod.pen. poiché la Corte ha affermato che le circostanze concrete denotano un inserimento dell'imputato in contesti di non lieve spessore criminale, a prescindere dal valore economico dei singoli farmaci acquistati per mezzo delle ricette.2.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 163 cod.pen. poiché la sentenza nel negare il beneficio della sospensione condizionale si limita a richiamare quanto sostenuto in relazione alle attenuanti generiche, applicando gli stessi criteri, mentre avrebbe dovuto indicare almeno un elemento per motivare la non meritevolezza del beneficio della sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rendendo superfluo l'esame delle altre censure. Deve rilevarsi che la Corte di appello ha in buona parte demolito la prospettazione accusatoria condivisa dal GUP nei confronti del coimputato Celentano, titolare della farmacia in cui lavorava Palmese, che è stato assolto dai reati a lui contestati, senza peraltro indicare in dispositivo la formula assolutoria. Dalla motivazione si desume ( v. pag. 5 ) che la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova della consapevolezza da parte del Celentano della provenienza furtiva e della contraffazione delle numerose prescrizioni mediche, che venivano presentate alle farmacie di cui era titolare, ad opera dei coimputati Di Martino e Primitivo, con la complicità di Palmese.
La pronunzia impugnata dopo essersi soffermata ad esporre le ragioni poste a sostegno del ribaltamento della sentenza di primo grado e dell'assoluzione in favore dei due farmacisti coinvolti nel procedimento, Celentano e Picardi, dedica poche righe alla posizione di Palmese, limitandosi a rinviare al contenuto della sentenza di primo grado e al tenore delle conversazioni intercettate "che depongono per un'assoluta consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle ricette." Così facendo, formula una motivazione fortemente deficitaria e quasi apparente, che non assolve l'onere motivazionale posto a carico della Corte; onere che, nel caso in esame, appare particolarmente cogente e impone uno sforzo di rivalutazione del compendio probatorio, alla luce dell'esito assolutorio cui la Corte è pervenuta nei confronti del coimputato Celentano, in ragione dei rapporti di lavoro che intercorrevano tra costoro.
Il Tribunale, infatti, aveva fondato la responsabilità di Palmese principalmente sull'interpretazione di diverse intercettazioni, che trovavano logica spiegazione nella ricostruzione complessiva della vicenda fornita dalla pubblica accusa, secondo cui Palmese operava come factotum e braccio destro del suo datore di lavoro, Celentano, titolare di alcune farmacie in cui erano state presentate le prescrizioni falsificate; la Corte territoriale ha in buona sostanza stravolto la prospettazione accusatoria e la ricostruzione della vicenda condivisa dal primo giudice,, escludendo che sia emersa la prova del coinvolgimento del Celentano nella vicenda per cui è processo ; ciò posto , non può limitarsi , nel confermare la condanna del Palmese, a rinviare alle argomentazioni del primo giudicefma dovrà rivalutare il compendio probatorio sottoponendo le prove a carico ad un attento giudizio di resistenza, per verificare se non siano state inficiate dalle argomentazioni poste a sostegno dell'assoluzione del coimputato.
Né può sostenersi che l'atto di appello fosse aspecifico, poiché deduceva il ruolo subordinato del Palmese, dipendente e collaboratore del Celentano, in quanto tale privo di potere decisionale; lamentava che nelle conversazioni intercettate non si parla mai di ricette mediche false e che Palmese avrebbe intrattenuto rapporti con Primitivo, proprio su indicazione del suo datore di lavoro, Celentano, che, per sua stessa ammissione, aveva raccomandato ai suoi dipendenti di rendersi disponibili qualora questi si fosse ripresentato in farmacia. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, confrontandosi con il compendio probatorio e con le intervenute pronunzie assolutorie nei confronti dei coimputati, espliciti con motivazione congrua e non intrinsecamente contraddittoria gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente, tenendo conto che a Palmese è stato addebitato non soltanto il delitto di ricettazione delle ricette di provenienza furtiva, ma anche il concorso nei reati di truffa e di falso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli . Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidnte Maria I,Va iela Borsellino Sergio : -Itrani DEPOSITATO