Cassation court dismisses appeals against agreed sentence reductions for two defendants due to procedural waiver and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Valentino Sarov and Nicolas Ramarro inadmissible as manifestly unfounded. The appellants argued that the appellate court failed to properly justify the application of recidivism and the acceptance of a plea agreement, claiming the reasoning was tautological or insufficient. The court ruled that since the sentence reduction was agreed upon with the Public Prosecutor, the appellate court's role was limited to verifying legality rather than congruity, and the appellants waived arguments regarding responsibility, rendering their complaints procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a sentence reduction is agreed upon with the Public Prosecutor, the appellate court's review is restricted to legality, and appeals based on waived responsibility arguments or lack of congruity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarov Valentino nato a Bellusco il 25/05/1988 Ramarro Nicolas nato a Legnago il 23/07/1989 avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 16/05/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta Valentino Sarov ed a Nicolas Ramarro con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 05/06/2023.
2. Valentino Sarov, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen., nonchè insufficienza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha applicato la recidiva reiterata specifica all’imputato senza dar conto delle ragioni per le quali sarebbe sintomatica della sua accentuata pericolosità sociale e della sua maggiore capacità criminale, limitandosi ad evidenziare i precedenti penali da cui il Sarov risulta gravato; che, dunque, si è in presenza di una motivazione meramente apparente, fondata su una argomentazione tautologica. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., nonchè mancanza della motivazione. Osserva che la sentenza si è limitata ad accogliere l’accordo tra le parti, senza nulla osservare in ordine agli elementi emergenti dagli atti che avrebbero escluso la possibilità di una maggiore riduzione della pena inflitta.
3. Nicolas Ramarro, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., ritenendo assente, carente o comunque contraddittoria la motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Valentino Sarov è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’applicazione della recidiva contestata – che all’evidenza non ha dato luogo ad una pena illegale – rientra nell’accordo intercorso con il Procuratore generale, di talchè il ricorrente non può ora dolersene. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pena applicata al Sarov, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati ascritti al ricorrente.
2. Il ricorso di Nicolas Ramarro è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale. Dunque, l'imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Sul punto, deve osservarsi che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione in punto di responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr