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Sentenza — n. 2504/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific reasoning on why asset availability aggravates the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a Rome Tribunal order lifting a preventive seizure on assets. The Tribunal had lifted the seizure but noted a potential evidentiary link, arguing that asset availability could aggravate the crime or facilitate others, though the contract was years old. The Court ruled that the Tribunal failed to provide specific reasoning on how the mere availability of funds or property actually aggravated the specific offense or encouraged new crimes, as the contractual relationship had long ended. Consequently, the lack of specific motivation regarding the aggravating circumstances rendered the decision legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; Art. 271 c.p.p.: The preventive seizure order must explicitly demonstrate how the availability of assets aggravates the crime or facilitates its commission; a general assertion without specific factual linkage to the interrupted contractual relationship is insufficient to justify the measure.

Parole chiave

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preventive seizure aggravating circumstances lack of motivation asset availability criminal procedure impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 270 c.p.p.
Art. 271 c.p.p.
art. 322- bis cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Roma e qualificato come appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ma riqualificato quale ricorso ed inviato in Cassazione a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, il Pubblico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: DE SOMMA MARIA PIA nato a FRASCATI il 25/05/1944 FACCINI LAURA nato a FRASCATI il 27/05/1967 FACCINI ANDREA nato a FRASCATI il 30/01/1978 avverso l'ordinanza del 07/08/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma; udito l'Avv. MAURO BOTTONI in difesa di MARIA PIA DE SOMMA, LAURA FACCINI e ANDREA FACCINI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha annullato, su riesame di Maria Pia De Somma nonché di Laura ed Andrea Faccini, il provvedimento di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale su conti correnti, titoli ed un bene immobile in relazione alla truffa aggravata dall'entità del danno causato e dell'abuso di prestazioni professionali che, • in prospettiva accusatoria, i tre indagati avevano commesso ai danni di un libero professionista. Con la decisione, è stata altresì disposta la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, fatta salva la sussistenza di un vincolo di sequestro probatorio, non contestato dai ricorrenti.

Nel merito, il provvedimento, risolta in senso positivo la questione sulla sussistenza della condizione di procedibilità e ritenuto sussistente il fumus boni iuris del reato contestato, affronta il tema della sussistenza del periculum in mora osservando preliminarmente che il provvedimento è stato richiesto ed è stato disposto in funzione preventiva impeditiva, ritenendosi che la disponibilità dei beni potesse "agevolare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati" ed anche perché la disponibilità di tali beni "favorisce la commissione del reato in contestazione, il cui profitto è conseguito proprio dalla disponibilità delle somme; inoltre, la libera disponibilità degli immobili ... potrebbe essere dannosa poiché oggetto di vendita".

Si aggiunge inoltre che il giudice ha disposto il sequestro preventivo osservando, in relazione alle esigenze cautelari, "che il protrarsi della disponibilità di tale somma indebitamente percepita ... può aggravare le conseguenze del reato, anche per la possibilità che gli indagati possano disfarsi delle risorse possedute rendendo impossibile il recupero del profitto del reato". Dal tenore letterale degli atti processuali, si conclude, deve ritenersi che il sequestro sia stato richiesto e disposto unicamente a fini impeditivi e non a fini di confisca e che, tuttavia non risulti evidenziato in cosa la disponibilità dei conti correnti e dell'immobile possa aggravare o protrarre la commissione del reato, posto che il rapporto contrattuale fra le parti si è ormai interrotto da anni, ovvero favorire la commissione di altri reati a cui siano concretamente destinati.

L'ordinanza si conclude osservando che la carenza motivazionale non possa essere colmata in via suppletiva e che il Tribunale non possa diversamente qualificare il sequestro ai fini della confisca.

2. Con atto rivolto al Tribunale di Roma e qualificato come appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ma riqualificato quale ricorso ed inviato in Cassazione a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, il Pubblico