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Sentenza — n. 2499/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention order due to lack of reasoning on co-conspiracy and mafia aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples review tribunal's order confirming home detention for Guido Albano. The lower court failed to address the defense's arguments regarding the lack of evidence for co-conspiracy in the fake ownership of a bakery and the absence of mafia method aggravating circumstances. Consequently, the decision was sent back for a new trial to address these missing motivational elements.

Regesto Legislator

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Art. 512bis c.p.; Art. 110 c.p.; Art. 309 co. 7 c.p.p.: The court must examine all grounds for preventive measures; failure to address co-conspiracy or specific aggravating circumstances renders the order annulable.

Parole chiave

Generato dall'IA
fake ownership preventive detention mafia method co-conspiracy annulment of order review tribunal missing reasoning inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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Art. 512bis c.p.
Dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod.
Art. 110 c.p.
Art. 309 co. 7 c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co.
artt. 273 cod. proc. pen
Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 512bis cod. pen
Dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen.
art. 110 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022
Si tratta a" però, di circostanze successive di diversi anni all'intestazione delle società di cui si tratta alla Capasso, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv.
Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023
Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv.
Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019
284796, cit.; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv.
Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015
Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv.
Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014
265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv.
Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012
261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv.
Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv.
Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANO GUIDO nato a NAPOLI il 22/01/1968 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 29/4/2024 aveva disposto nei confronti di Albano Guido l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod. pen. In particolare, era stato contestato all'Albano, ispettore di polizia, di aver concorso con Di Caprio Massimiliano nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con le aggravanti di aver commesso il fatto agendo con metodo mafioso, facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla consapevolezza dell'esistenza e predominio nel territorio del clan camorristico Contini, di cui faceva parte il cognato del Di Caprio, Capozzoli Vincenzo, ed altresì di aver agito per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite di tale associazione, per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie, così da garantire la sopravvivenza del sodalizio.

Le indagini avevano avuto origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia Di Tommaso Gennaro e Salvatore Giuliano, che l'ordinanza cautelare riteneva avessero ricevuto riscontri da attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale, e da attività di osservazione e controllo effettuate dalla P.G.. Il De Tommaso aveva riferito della riferibilità della pizzeria "del Presidente" ad esponenti del clan Confini, quale il Capozzoli, o contigui al clan, come suo cognato Di Caprio, con intestazione solo formale dell'attività a Capasso Deborah , moglie del Di Caprio e cognata del Capozzoli, e le indagini di P.G. avevano riscontrato che al decesso di Caccialli Ernesto, proprietario della pizzeria, gli era subentrato il figlio Vincenzo, coniugato con una cugina delle sorelle Capasso.

Peraltro, la pizzeria "del Presidente" è risultata collegata alle società "La Regina dei Tribunali srls" e "DI.PA . srls", con il medesimo oggetto sociale e sede nei locali della pizzeria. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall'ordinanza di custodia cautelare le attività di intercettazione ambientale dei colloqui del Capozzolì in carcere e di intercettazioni telefoniche e telematiche confermerebbero la riferibilità delle attività di ristorazione al Capozzoli ed al Di Caprio, nonostante il ricorso a prestanome, tra i quali la stessa Capasso Deborah, che in una conversazione con la commercialista si definiva "testa di legno".

Le conversazioni captate tra la Capasso e la commercialista Nappo, peraltro, avevano confermato da un lato che il subingresso all'originario titolare Cacialli era avvenuto grazie al finanziamento del Capozzoli ma, dall'altro, anche l'insofferenza del Di Caprio nel dover corrispondere parte dei proventi al cognato, pur gestendo egli in via esclusiva l'attività. Il Tribunale rilevava che la fittizia intestazione alla Capasso, facente parte di un'operazione commerciale ancora in fieri, era stata effettuata dopo che il Capozzoli ed il Di Caprio avevano riportato condanne per gravi reati e, pertanto, erano consapevoli di essere esposti al pericolo di misure di prevenzione patrimoniali.

Richiamando quando esposto alle pagg. 55-64 dell'ordinanza cautelare, il Tribunale del riesame ha desunto i gravi indizi della partecipazione dell'Albano al reato anche dalla sua fattiva collaborazione nella risoluzione delle questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura del nuovo esercizio commerciale del Di Capri°, dal suo coinvolgimento negli affari di quest'ultimo nel campo della panificazione, con la corresponsione al predetto della somma di 20.000 euro, risultante dalle intercettazioni, e dalla sua presenza in occasione delle trattative con la proprietaria dei locali, Como Bianca, sottolineata da una conversazione del Di Caprio con l'architetto Mangone, contattato dall'Albano proprio per risolvere con la Sovrintendenza problemi urbanistici dei locali sede della società.

Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che l'Albano risulta aver condotto indagini a carico del Capozzoli, sicché doveva ritenersi inevitabilmente a conoscenza dei rapporti di questo con il Di Caprio, della caratura criminale di entrambi e delle finalità elusive dell'operazione alla quale partecipava 2. L'Albano, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'ipotizzata intestazione fittizia. 2.1.1.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente che - come si era rilevato con memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame - il De Tommaso non avrebbe mai affermato che la pizzeria "del Presidente" fosse riferibile in alcun modo al Capozzoli, né che il Di Caprìo fosse contiguo al clan Contini, né alcun collaboratore avrebbe accennato ad una partecipazione dell'Albano alla pizzeria in qualità di socio occulto. Si assume anche che non vi era alcuna possibilità di ipotizzare, nel 2013, l'emissione di una misura di prevenzione patrimoniale ai dannì del Di Caprio, con precedenti per rapina ricettazione e droga dagli anni '90 fino al 2003, ed oggetto di una misura di sicurezza della libertà vigilata nel 2009 e revocata nel febbraio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Del resto, l'intestazione delle società alla moglie non avrebbe impedito l'applicazione dì misure di prevenzione. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni captate è emersa anche l'insofferenza del Di Caprio all'obbligo di versare al Capozzoli una parte dei proventi dell'attività in realtà gestita esclusivamente dallo stesso Di Caprio, sicché anche la circostanza che la moglie di questo, in una conversazione con la commercialista, abbia ricordato come l'acquisizione della pizzeria fosse avvenuta grazie all'intervento ed alla protezione del Capozzoli non sarebbe sufficiente a dimostrare che quest'ultimo sia socio occulto del Di Caprio. 2.1.2.

Difetterebbe, inoltre, una logica motivazione con riferimento alle deduzioni difensive relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di intestazione fittizia che il ricorrente assume essere stato riconosciuto solo sulla logica del "non poteva non sapere", mentre intercettazioni telefoniche tra l'Albano ed un avvocato dimostrerebbero che il primo raccontava di un recupero del Di Caprio alla "retta via", a conferma dell'assunto difensivo secondo cui il ricorrente sarebbe stato animato solo dall'intento di agevolare l'affrancazione del Di Caprio dal suo antico percorso criminale.

A tal proposito, peraltro, deduce il ricorrente di non aver avuto una piena conoscenza dell'asserita "caratura criminale" del Di Caprio, che invece assume inesistente, atteso che l'ultimo reato del predetto risale a 18 anni prima dei fatti di cui si tratta. Infine, l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui l'Albano si sarebbe prodigato per risolvere i problemi burocratici relativi all'inizio dell'attività di panificazione sarebbe smentito dalle conversazioni captate ed attestanti che l'attività burocratica sarebbe stata, invece, risolta da altri, quale l'arch.

Mangone. Deduce, inoltre, il ricorrente l'incongruenza secondo cui l'attività di panificazione di cui al capo n.

3) contestatogli è riconducibile alla DI.PA srl, di cui secondo l'impostazione accusatoria sarebbe socio occulto anche il Capozzoli, però non indicato tra i responsabili nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Infine ricorda che il delitto di cui al 512bis cod. pen. si perfeziona nel momento dell'intestazione fittizia, rispetto al quale non rilevano post factum quali la - denegata - successiva attività di ausilio al permanere della situazione antigiuridica. 2.2. Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis 1 cod. pen.: deduce il ricorrente che l'assunto di cui all'ordinanza secondo cui il Di Caprio si affiancherebbe all'Albano nelle sue attività imprenditoriali nel tentativo di staccarsi dal cognato camorrista non si concilia con l'assunto di aver agito con metodo mafioso o al fine di agevolare il sodalizio mafioso. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di esigenze cautelari, a tanti anni di distanza dai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata.

2. Va premesso che l'ordinanza impugnata, richiamando anche le dichiarazioni dei collaboratori dì giustizia Di Tommaso e Giuliano, ha dato adeguatamente conto degli elementi che hanno portato a ritenere che l'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate "svela nitidamente la riferibilità delle attività di ristorazione (e di panificazione) alla persona del Capozzoli e dello stesso Di Caprio, il ricorso a meri prestanome nella gestione delle aziende (in fatto sempre condotte dal Di Caprio), il contributo prestato dalla commercialista Nappo sempre presente nella 'vita' del Di Caprio e della sua famiglia, il Violo dell'Albano Guido quale consigliere del Di Caprio ed anche quale socio occulto di società palese" (così pag. 6 dell'ordinanza).

Al fine del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza dell'Albano in ordine al reato ascrittogli, però, occorre distinguere tra la società di fatto nella gestione della pizzeria "Del Presidente", i cui proventi sarebbero in parte destinati al Capozzoli, che non risulta contestata all'odierno ricorrente e non è in alcun modo oggetto del capo n. 3), e l'ipotizzata società di fatto, invece, tra l'Albano ed il Di Caprio nella vendita di prodotti di panificazione effettuata dalla società "La Regina dei Tribunali srls" della quale sarebbe socio occulto anche il Capozzoli, e nell'attività del laboratorio di panificio e derivati per la produzione di prodotti da forno, svolta attraverso la società "DI.

PA. Srls". All'Albano viene contestato, infatti, dì aver concorso con Di Caprio Massimiliano solo nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. Tanto premesso, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico l'ordinanza impugnata ha rilevato che non è di ostacolo a tale contestazione il rilievo che l'intestazione delle società alla moglie del Di Caprio non avrebbe impedito l' applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponíbile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone, quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc., per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, dep. 02/10/2023, Rv. 285368 - 02).

Sotto questo profilo, dall'ordinanza impugnata emerge che la captazione di conversazioni intercorse tra Capasso Deborah e la commercialista Nappo ha rivelato l'intenzione del Di Caprio di modificare ulteriormente le compagini sociali, cambiando l'amministratore della società Di. Pa. srl e di intestare a questa anche immobili attualmente intestati alla stessa Capasso, sicché l'intestazione delle società a quest'ultima è apparsa soltanto il momento iniziale di un'operazione che avrebbe portato all'intestazione a soggetti non gravati dalla presunzione dinanzi ricordata.

3. Dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. un'eventuale società di fatto dell'Albano con il Di Caprio, soggetto interponente, in un'attività di panificazione iniziata "nel corso del biennio 2020/2021" (così pag. 11 dell'ordinanza impugnata) periodo molto successivo all'intestazione fittizia delle società operanti, essendo state costituite nel 2013 "La Regina dei Tribunali srls" e nel 2016 la società "DI.

PA . Srls", soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti nelle composizioni societarie che abbiano portano ad intestazioni fittizie successive. Il reato di trasferimento fraudolento di valori, infatti, ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, dep. 07/06/2022, Rv. 283256 - 01).

L'ordinanza impugnata, a tal proposito, riferisce di una serie di circostanze emerse dal materiale intercettivo, molto successive agli anni 2013 e 2016, anni nei quali le predette società sono state intestate alla moglie del Di Caprio, Capasso Deborah, comunque significative dì un coinvolgimento dell'Albano nella gestione delle attività di panificazione, quali la fattiva collaborazione nella risoluzione di questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura di un nuovo esercizio commerciale, l'interessamento nella gestione della panetteria, sia per il personale addetto alla panificazione che per la scelta dei prodotti da utilizzare per gli impasti, la partecipazione a trattative con la proprietaria dei locali ed i costanti rapporti con l'arch.

Mangone finalizzati a risolvere pratiche di apertura deì locali, la corresponsione di 20.000 euro nell'attività di panificazione, negata dall'Albano ma oggetto di conversazioni captate, e perfino i contatti con il presidente dell'associazione "Napoli sotterranea "affinché questi non contrastasse le iniziative commerciali del Di Caprio, a tl fine offrendogli uno sconto per i clienti che avevano in precedenza acquistato biglietti per escursioni nel sottosuolo. Si tratta a" però, di circostanze successive di diversi anni all'intestazione delle società di cui si tratta alla Capasso, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193;

Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796), essendo necessaria per la configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando irrilevante, per contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione dì misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796, cit.; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733;

Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv. 265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253806). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423), sicché il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. non esclude affatto che, sulla base del disposto di cui all'art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto dì società per conto dei proprietari effettivi, sulla base, però, di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia. (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 cit.).

Nel caso in esame, invece, non emerge dall'ordinanza impugnata né il previo accordo dell'Albano con interponente o interposta, volto ad agevolare l'intestazione fittizia, né eventuali modifiche delle composizioni societarie dedite alla panificazione o successive intestazioni fittizie di beni destinati a tali attività.

4. Per completezza di esposizione va, peraltro, rilevato che l'ordinanza impugnata non si è nemmeno confrontata con le censure difensive in ordine alle contestate aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio camorristico, in alcun modo esaminate dal Tribunale del riesame, né questo ha valutato la sussistenza o meno di esigenze cautelari che, pur non contestate con il ricorso originario, sono comunque valutabili per l' effetto interamente devolutivo proprio del riesame di una misura cautelare personale, nel quale il potere di cognizione del Tribunale non può essere limitato ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003 - 01).

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezìone del riesame, per nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali dinanzi evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 cod. proc. pen. Così deliberato in