Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2491/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal sentence due to lack of prescription declaration and violation of favor rei principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision confirming a conviction for receiving stolen property. The defense argued the crime was time-barred by prescription, noting the forensic report indicated the theft occurred up to a year before the crime was discovered in 2014. The court ruled that the lower court arbitrarily selected the date most unfavorable to the defendant without resolving the forensic uncertainty, violating the principle of favor rei.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 cod. pen.; Art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.: When forensic uncertainty regarding the start date of a crime creates a temporal range where prescription may or may not have occurred, the principle of favor rei requires the court to avoid arbitrarily selecting the date most detrimental to the accused unless the uncertainty is resolved by logical deduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of criminal offense favor rei principle receiving stolen property forensic uncertainty annulment of appeal sentence lack of declaration temporal calculation momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.
Formulando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024 Gueye Cheikh Rv. 285953 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/11/1992 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE d'APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui Giuseppe Santoro era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per ricettazione di un ciclomotore risultato rubato 1'8 novembre 2005.

2. Formulando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.Specificamente, si lamenta la nullità della decisione per evidente difetto di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art.157 cod. pen.. Infatti, si è indebitamente collegato il momento di impossessamento del bene da parte dell'imputato (e quindi la commissione del reato) all'epoca della materiale abrasione del telaio senza affatto argomentare le ragioni a sostegno della conclusione, né spiegare per quale ragione l'abrasione non possa essere avvenuta in epoca posteriore all'impossessamento.

Ed in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento adottato dal giudice, che basa la propria valutazione sulle conclusioni cui è giunto il perito all'uopo nominato, che aveva ipotizzato un intervento meccanico potenzialmente anteriore di un anno rispetto al momento dell'accertamento del reato (maggio 2014), il reato sarebbe stato comunque prescritto all'epoca della decisione d'appello.

3. Il difensore dell'imputato, Avv.Francesco Marcatajo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, inviando memoria via PEC.

4. Seppure formulato in forma generica, con riferimento indistinto a tutti i vizi motivazionali (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), il motivo di ricorso è fondato, attesa la manifesta illogicità della motivazione, sullo specifico punto della prescrizione del reato ascritto a Giuseppe Santoro.

5. Infatti, come correttamente evidenziato a pg. 6 del ricorso, è lo stesso argomento adottato nella sentenza impugnata a dimostrare la necessità di retrodatare ad un'epoca potenzialmente anteriore fino ad un anno rispetto alla data dell'accertamento del reato (31 maggio 2014) l'acquisto da parte del Santoro, presso il mercato di Ballarò, del motorino risultato rubato nel 2005. Ciò colloca (ipoteticamente) l'acquisto della refurtiva al maggio 2013, cioè oltre il decennio che costituisce il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione.

Alla luce dell'incertezza manifestata dal perito Stefano Francesco Paolo (che ha collocato l'epoca di inizio del fenomeno corrosivo tra un anno ed una settimana prima dell'acquisto), come indicato a pg. 3 della sentenza, risulta illogica la scelta della Corte di appello di individuare, in spregio del principio di favor rei espresso in materia da questa Corte, la data di commissione del reato in data immediatamente anteriore a quella di accertamento del reato, anziché un anno prima. In tema, è stato infatti anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024 Gueye Cheikh Rv. 285953 - 01) che il principio del favor rei nell'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione possa essere superato solo laddove margini di incertezza non residuino a seguito dell'analisi del fatto ovvero all'esito di deduzioni logiche che consentano, alternativamente o cumulativamente, di addivenire all'individuazione di una data sicura o comunque sufficientemente determinata da costituire una base certa del calcolo.

In difetto, come nel caso concreto, ove la parentesi temporale di incertezza, non ulteriormente restringibile per via deduttiva o induttiva, partiva da una settimana (epoca in cui la prescrizione non sarebbe maturata) per giungere ad un anno prima dell'accertamento (epoca in cui la prescrizione sarebbe giunta a compimento), l'aver dato prevalenza all'opzione più sfavorevole all'imputato confligge non solo con il principio del favor rei, ma, ancor più, manifestamente, con la logica comune. Infatti, l'accertamento tecnico era stato disposto al fine di giungere ad acquisire elementi certi per la datazione dal fatto, in difetto, dovendosi concludere che il fatto fosse prescritto.

La Corte, pur non avendo raggiunto una tale certezza, ha arbitrariamente selezionato la data più prossima, in sfavore dell'imputato, senza fornire una spiegazione logica, che consentisse di superare l'incertezza.

6. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, con la formula enunciata nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così ceciso il 21 novembre 2024 Il Co sigliere relatore La Presidente Fran esco Fl rit Giovanna Verga t/ DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEVONE PENALE