Cassation annuls appeal judgment for nullity due to failure to notify hearing date to appointed defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's second-instance judgment regarding aggravated property damage. The appellant argued that the trial was null because the summons and hearing date were not properly notified to his newly appointed defense counsel. The court found the notification defective as it was sent to a different lawyer's email address with a missing character, violating the right to defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.; The failure to notify the hearing date to the defense counsel appointed by the accused constitutes absolute nullity, infringing the right to have a defense lawyer of one's choice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIPERI FABIO nato a MILANO il 19/04/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 15/10/2024 dal difensore, avv. Pietro Della Casa, che concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Piperi Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 3/6/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al reato di danneggiamento aggravato, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del giudizio cartolare di secondo grado non essendo stato notificato al difensore il decreto di citazione a giudizio e non essendo stato posto a conoscenza della data di udienza attraverso la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Le notifiche sarebbero state effettuate, invece, ad altro difensore, l'avv. Pietro Della Casa, nato a Bergamo e del foro di Bergamo, all'indirizzo pec "pietro.dellacasa@milano.pecavvocati.it" mentre il ricorso era stato proposto dall'avv. Pietro della Casa, nato a Milano, titolare di altra pec "pietrodellacasa@milano.pecavvocati.ir Il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti a cui il giudice dì legittimità ha accesso quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che, effettivamente, nel giudizio di appello il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'indirizzo pec "pietro.dellacasamilano.pecavvocati.it" , proprio dell'avv.
Pietro Della Casa, del foro di Bergamo, persona diversa dall'avv. Pietro della Casa, nato a Milano e titolare di altra pec "pietrodellacasa@milano.pecavvocati.it", indirizzo soltanto simile a quello presso il quale l'atto è stato notificato, difettando il punto tra le parole "pietro" e "dellacasa" La sentenza impugnata va, pertanto annullata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, in quanto l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, per essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
P.Q.M.
Annullalla sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensor