Ordinanza — n. 1816/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; T:corso tv,araro A-X 0.1.r. 64 o - t›, • 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 15 giugno 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1816/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Umberto Bellilli, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; T:corso tv,araro A-X 0.1.r. 64 o - t›, •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 15 giugno 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione.
2. Ricorre per cassazione Umberto Bellilli, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 05/12