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Ordinanza — n. 1811/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1811/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 02/10/2024 la Seconda sezione penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da Valentina Verticchio, titolare dell'agenzia immobiliare CASALINE IMMOBILIARE e da FRIMM SPA, condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili nel processo a carico di Andrea Travaglini nel quale gli odierni istanti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l'inammissibilità dei ricorsi e per la conferma della condanna dei ricorrenti quali responsabili civili per i fatti di quest'ultimo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1811/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 02/10/2024 la Seconda sezione penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da Valentina Verticchio, titolare dell'agenzia immobiliare CASALINE IMMOBILIARE e da FRIMM SPA, condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili nel processo a carico di Andrea Travaglini nel quale gli odierni istanti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l'inammissibilità dei ricorsi e per la conferma della condanna dei ricorrenti quali responsabili civili per i fatti di quest'ultimo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario assunzione delle spese spese inutili restituzione della proprietà
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata nel procedimento instaurato da: Somera Eleonora Castillo, Hussai Jalal, Ahamed Kamal Claudia Morandini, Gianluca Micucci, sulla sentenza resa nel proc. pen. n. 19299/2024 RG del 02.10.2024 della Seconda sezione penale; visti gli atti, la sentenza e l'istanza di correzione; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell'errore materiale e, conseguentemente, di disporsi la distrazione delle spese processuali del grado di legittimità in favore dei difensori delle parti ricorrenti, rigettando nel resto la richiesta.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 02/10/2024 la Seconda sezione penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da Valentina Verticchio, titolare dell'agenzia immobiliare CASALINE IMMOBILIARE e da FRIMM SPA, condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili nel processo a carico di Andrea Travaglini nel quale gli odierni istanti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l'inammissibilità dei ricorsi e per la conferma della condanna dei ricorrenti quali responsabili civili per i fatti di quest'ultimo.

2. Nel respingere i ricorsi di Valentina Verticchio e di FRIMM spa, la Corte ha condannato costoro "... in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Micucci Gianluca, Ahamed Kamal, Somera Leonora Castillo e Morandini Claudia, che liquida in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile".

3. Rilevano tuttavia gli istanti che nelle richieste di condanna alle spese i rispettivi difensori si erano dichiarati antistatari e che, pertanto, erroneamente la liquidazione non è stata disposta in loro favore.

4. Il rilievo è corretto. Effettivamente, le conclusioni rassegnate dagli Avv.ti Roberto Fraticelli, quale difensore di Leonora Somero Castillo (cfr., pag. 31 della memoria datata 17/09/2024), Laura Persiani, quale difensore di Claudia Morandini, di Jamal Hussain e di Ahamed Kamal (cfr., pag. 5 delle rispettive memorie datate 24/09/2024), Cesare Del Monte, quale difensore di Gianluca Micucci (cfr., pag. 2 delle conclusioni depositate in data 02/10/2024), si concludevano con la richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese da distrarre in favore dei difensori.

Nel dispositivo della sentenza n. 41824 del 02/10/2024, tuttavia, la Corte ha statuito per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in sede di legittimità omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore dei difensori che, come è pacifico, se ne erano dichiarati antistatari.Si tratta di una mera omissione senz'altro rimediabile con la procedura della correzione dell'errore materiale (cfr., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01; conf., più recentemente, Sez. 3, n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 - 01).

La sentenza va perciò corretta nel senso suindicato, ovvero integrando il dispositivo con la previsione della distrazione, in favore dei difensori, delle spese processuali liquidate in favore delle costituite parti civili.

P.Q.M.

dispone integrarsi il dispositivo della sentenza n. 41832/24 del 02/10/2024 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aggiungendo, dopo le parole "per ciascuna parte civile" la seguente frase "con distrazione delle spese a favore degli avvocati Roberto Fraticelli, Laura Persiani e Cesare Del Monte, procuratori delle parti civili Somera Leonora Castillo, Hussain Jalal, Ahmed Kamal, Claudia Morandini e Gianluca Micucci, antistatari". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competen