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Sentenza — n. 1774/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1774/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 31 gennaio 2024, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Umberto ROMEO avverso la sentenza di condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera in data 23 settembre 2020 (con termine di deposito di 60 giorni), ritenendo l'impugnazione tardiva in quanto l'atto di appello risultava depositato presso il Tribunale di Matera solo in data 19 gennaio 2021, mentre il termine di decadenza per l'impugnazione sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021, ossia 45 giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett.c), cod. proc. pen., quindi a decorrere dal 23 novembre 2020.

Regesto Legislator

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articolo 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1774/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La successiva abrogati() legis delle norme citate ad opera del Dlgs. n.150/2022, ad avviso della difesa, certo non può produrre effetti giuridici nei confronti di un'impugnazione depositata allorché gli articoli 582 e 583 cod. proc. pen. erano ancora vigenti. Nel caso di specie la difesa evidenzia che dall'esame del frontespizio dell'appello nell'interesse del ricorrente, emerge che l'atto era pervenuto nella cancelleria della Corte di appello di Potenza solo il 19 gennaio 2021, ma risultava indiscutibile che esso era stato depositato dal difensore presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 582, comma 2, cod. proc. pen., quindi ben prima del termine decadenziale individuato il 7 gennaio 2021.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo data di inoltro domanda d'asilo tardiva notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 583 cod. proc. pen
Inoltre, l'art. 583, comma 2, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO UMBERTO, nato a CATANZARO il 03/01/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di appello per l'ulteriore corso. Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 31 gennaio 2024, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Umberto ROMEO avverso la sentenza di condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera in data 23 settembre 2020 (con termine di deposito di 60 giorni), ritenendo l'impugnazione tardiva in quanto l'atto di appello risultava depositato presso il Tribunale di Matera solo in data 19 gennaio 2021, mentre il termine di decadenza per l'impugnazione sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021, ossia 45 giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett.c), cod. proc. pen., quindi a decorrere dal 23 novembre 2020.

2. Avverso la suddetta decisione Umberto ROMEO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo un unico motivo per il quale chiede annullarsi la sentenza impugnata. In particolare, eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., poiché il citato art. 582, comma 2, all'epoca ancora vigente non prevedeva che l'appello potesse essere dichiarato inammissibile nel caso in cui l'impugnazione fosse pervenuta fuori termine nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento, malgrado l'atto fosse stato invece depositato nei termini presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si fossero trovati l'imputato e il difensore; rileva, anzi, che il comma 2 dell'articolo 583 cod. proc. pen., espressamente disponeva che l'impugnazione si doveva considerare proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

La successiva abrogati() legis delle norme citate ad opera del Dlgs. n.150/2022, ad avviso della difesa, certo non può produrre effetti giuridici nei confronti di un'impugnazione depositata allorché gli articoli 582 e 583 cod. proc. pen. erano ancora vigenti. Nel caso di specie la difesa evidenzia che dall'esame del frontespizio dell'appello nell'interesse del ricorrente, emerge che l'atto era pervenuto nella cancelleria della Corte di appello di Potenza solo il 19 gennaio 2021, ma risultava indiscutibile che esso era stato depositato dal difensore presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 582, comma 2, cod. proc. pen., quindi ben prima del termine decadenziale individuato il 7 gennaio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere quindi accolto per le ragioni di seguito esposte.

2. In primo luogo, va richiamata la disciplina contenuta nell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., norma successivamente abrogata dall'art. 98, comma 1 lett.a), del D.Igs. n.150 del 10 ottobre 2022, in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022. Esso prevedeva che: «Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».

Inoltre, l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., anch'esso poi abrogato dal citato D.Igs. n.150/2022, disponeva che «L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma». Risulta evidente che la successiva abrogazione delle due norme processuali, non può produrre effetti giuridici nei confronti delle impugnazioni proposte in data antecedente all'entrata in vigore del D.Igs. n.150/2022, come l'atto di appello presentato nell'interesse di Umberto ROMEO, che risulta depositato dal suo difensore presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020.

Nel caso di specie, doveva, quindi, trovare applicazione la disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 582, comma 2, e 583, comma 2, cod. proc. pen., all'epoca ancora in vigore. La Corte di appello ha, perciò, errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché presentato tardivamente, in quanto ha ignorato che l'appello era stato depositato, entro il termine di decadenza, presso il Tribunale di Catanzaro, sede in cui Romeo era residente e il difensore risultava iscritto al relativo Foro, ed ha, invece, considerato solo la data in cui l'impugnazione era pervenuta presso il Tribunale di Matera.

3. Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Così deci