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Sentenza — n. 1734/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1734/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Omessa pronuncia in relazione al motivo di ricorso con cui si denunciava l'apparenza della motivazione in relazione alla confisca. 1 s.Js. Secondo i ricorrenti, la Corte di cassazione è incorsa in un errore di perce- zione là dove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che esso fosse stato proposto per l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento, mentre, in realtà, l'impugnazione era stata presentata per denun- cia il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca. Precisano che la confisca era stata disposta d'ufficio e che, dunque, era un punto che non era stato oggetto dell'accordo raggiunto con il pubblico ministero. Precisa, ulteriormente, che la Corte di cassazione decideva il ricorso con pro- cedura de plano, così che la difesa non poteva interloquire in relazione all'ammissi- bilità dell'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 1734/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti, come visto, denunciavano il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca. A tal fine evidenziava che il giudice aveva disposto la confisca dello Scooter TMax e del denaro senza tuttavia soddisfare l'obbligo di motivazione a tal fine richiesto. 3.1. Il motivo di ricorso è fondato. 3.2. A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
32878 in data 11/07/2024 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza in data 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCA, pro- nunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte, invece, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che il ricorso fosse stato proposto per denunciare l'omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 240 cod. pen
134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi propostp da: GOMEZ ALESSIA nata il 22/06/1976 a CARRARA COMELLI VALERIO nato il 17/01/1985 a FIRENZE avverso l'ordinanza in data 11/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per raccoglimento de Z ricorsi pro, vexti ti,t;

RITENUTO IN FATTO

Gomez Alessia e Comelli Valerio, per il tramite del comune procuratore spe- ciale, propongono ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 32878 in data 11/07/2024 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza in data 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCA, pro- nunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deducono:

1. Omessa pronuncia in relazione al motivo di ricorso con cui si denunciava l'apparenza della motivazione in relazione alla confisca. 1 s.Js. Secondo i ricorrenti, la Corte di cassazione è incorsa in un errore di perce- zione là dove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che esso fosse stato proposto per l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento, mentre, in realtà, l'impugnazione era stata presentata per denun- cia il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca. Precisano che la confisca era stata disposta d'ufficio e che, dunque, era un punto che non era stato oggetto dell'accordo raggiunto con il pubblico ministero. Precisa, ulteriormente, che la Corte di cassazione decideva il ricorso con pro- cedura de plano, così che la difesa non poteva interloquire in relazione all'ammissi- bilità dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145;

Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Con l'ulteriore precisazione che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito», (Sez. 6 , Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 — 01).

2. Così delineato l'ambito di proponibilità del ricorso straordinario, non può che rilevarsi come quello in esame prospetti un errore di percezione, da ricondursi alla specie dell'omessa valutazione di un motivo d'impugnazione. Nel caso in esame, invero, il ricorso si sostanziava in un unico motivo d'impugnazione, con il quale veniva denunciata l'apparenza della motivazione in relazione alla confisca, ossia a un punto della decisione che non era stata oggetto dell'accordo posto a base della sentenza di patteggiamento. La Corte, invece, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che il ricorso fosse stato proposto per denunciare l'omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., così rilevando come la questione non potesse essere sollevata, a ciò ostandovi quanto disposto dall'art. 448, comma 1 -bis, cod. proc. pen..

Tanto fa emergere l'errore di percezione in cui è incorsa la Corte di cassazione, cui è conseguita l'omessa motivazione sull'unico motivo di ricorso proposto dagli odierni ricorrenti. Motivo che va, dunque, esaminato in questa sede.

3. I ricorrenti, come visto, denunciavano il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca. A tal fine evidenziava che il giudice aveva disposto la confisca dello Scooter TMax e del denaro senza tuttavia soddisfare l'obbligo di motivazione a tal fine richiesto. 3.1. Il motivo di ricorso è fondato. 3.2. A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria.

Tanto, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giusti- ficazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (in tal senso, cfr., Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008 , dep. 2009, Forcari, Rv. 242688 - 01), con la precisazione che in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'one--re di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr.

Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2, Anastasio, Rv. 283081 - 01; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 - 01). 3.3. Ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa l'obbligo di motivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, Dalla lettura della sentenza impugna, difatti, emerge l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca, non essendo stata dal giudice inserita una qualsiasi forma di specificazione in ordine al tipo di confisca oggetto della decisione, non essendo a tal fine sufficiente la dizione contenuta in sentenza secondo la quale «deve essere disposta la confisca del denaro e del motoveicolo in sequestro», senza dar conto delle ragioni per cui è stata ritenuta sussistente la particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato, in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo.

Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio in punto di confisca.

4. Quanto fin qui esposto porta all'accoglimento del ricorso straordinario, cui segue l'accoglimento anche del ricorso proposto avverso la sentenza la sentenza in data 15/04/2024 del Tribunale di Lucca, che va annullata con rinvio allo stesso Tribunale che dovrà colmare il vuoto motivazionale in punto di confisca.

P.Q.M.

Revoca nei confronti di Gomez Alessia e Comelli Valerio l'ordinanza n. 32878 in data 11/07/24 della sesta sezione penale della Corte di cassazione. Annulla nei confronti dei sunnominati la sentenza del Tribunale di Lucca in data 15/04/24 limitatamente alla disposta confisca e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Così è deciso, 03/12/2024 Il Consigliere estensore AAntonio Sara