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Ordinanza — n. 1263/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1263/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS ELISABET nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/02/1983 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.La Corte di appello di Catania preso atto della rinuncia ai motivi sulla respo sabilità applicava ad Elisabet Piras la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. pi pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pi pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il r corso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valul Eizione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS ELISABET nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/02/1983 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Catania preso atto della rinuncia ai motivi sulla respo sabilità applicava ad Elisabet Piras la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. pi pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che (IE cluceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine una conferr a della responsabilità per il reato alla stessa contestato (rapina sequestro di persona E lesioni) seq procedibile parte civile costituita .

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il r corso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc zi motivi ryl'j relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al conse iso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del c. mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valul Eizione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi a finenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della se nzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previsi e dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 15 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali noi che al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si det ?rmina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 novembre 2024 L'estensor