Ordinanza — n. 1262/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA LUIGI nato a NAPOLI il 07/05/1998 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla respi: • sabilità applicava a Luigi Perrotta la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. p,cc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: p,cc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA LUIGI nato a NAPOLI il 07/05/1998 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla respi: • sabilità applicava a Luigi Perrotta la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. p,cc. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che ch!iiuceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferi rla della responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile li icorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che dedu :a motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al con ;e.nso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata v utazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attirenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previs .a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 :6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali no i:hé al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del rmina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensor