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Ordinanza — n. 1261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE ANTONIO nato a NAPOLI il 18/05/2001 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla resi onsabilità applicava ad Antonio De Pasquale la pena concordata ai sensi dell'articolo 55; bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 6 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione riconsiderazione domanda di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il ri( Drso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 6 cod. proc. pen
278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non iché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si de.12rmina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE ANTONIO nato a NAPOLI il 18/05/2001 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla resi onsabilità applicava ad Antonio De Pasquale la pena concordata ai sensi dell'articolo 55; bis cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il dif( nsore che deduceva: 2.1. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuant generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

6) cod. pen. riconoscibili in relazio le al buon comportamento processuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il ri( Drso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc2 motdvi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consè -so del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del 5 iudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valu :azione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi a+::inenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della si ,nzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previs a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non iché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si de.12rmina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estenso