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Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha applicato i ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pro( pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della qualificazione giuridic 3 dei reati di rapina e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema ( concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso 13 sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relati, alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, i consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative 3 motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni (i i proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all 3 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del EI sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers Ei dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinielli Rv. 276102).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. pro( pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della qualificazione giuridic 3 dei reati di rapina e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema ( concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso 13 sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relati, alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, i consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative 3 motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni (i i proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all 3 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del EI sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers Ei dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinielli Rv. 276102).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati revisione della sentenza penale azione civile adeguamento della pena infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema ( concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso 13 sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEANO SANTO ALESSANDRO nato a CATANIA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha applicato i ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pro( pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della qualificazione giuridic 3 dei reati di rapina e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema ( concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso 13 sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relati, alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, i consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative 3 motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni (i i proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all 3 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del EI sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers Ei dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinielli Rv. 276102).

Più specificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa ci i Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito cl concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto E censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle par : in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successi': giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questior rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegali(. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato co i riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabil all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce 13 sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Il ricorrente, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si duole dell a qualificazione giuridica del fatto e della determinazione non illegale della pena da lui stessa concordata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d( I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colp ) dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende