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Sentenza — n. 1245/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1245/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Ancona, in data 30 gennaio 2024, all'esito di un procedimento celebrato con contraddittorio cartolare con la partecipazione del difensore di ufficio Avv. 4 Andrea Albanesi, confermava la condanna di Sergio Beduzzi per il reato di tentata truffa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l'Avv. Giuseppe Capobianco il 20 dicembre 2023 presentava istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato con nomina del difensore di fiducia e revoca del precedente difensore. La nomina veniva effettuata anche attraverso l'ufficio matricola del carcere di Bollate presso il quale il ricorrente era detenuto. Nonostante la tempestiva nomina del difensore di fiducia, che il 22 gennaio 20:14 depositava conclusioni scritte, la sentenza impugnata faceva riferimento al difensore di ufficio, revocato di diritto. La mancata considerazione della nomina fiduciaria avrebbe generato una nullità assoluta.

Regesto Legislator

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art. 97, comma 6 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. pen, art. 130 cod.proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1245/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 Andrea Albanesi, confermava la condanna di Sergio Beduzzi per il reato di tentata truffa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l'Avv. Giuseppe Capobianco il 20 dicembre 2023 presentava istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato con nomina del difensore di fiducia e revoca del precedente difensore. La nomina veniva effettuata anche attraverso l'ufficio matricola del carcere di Bollate presso il quale il ricorrente era detenuto. Nonostante la tempestiva nomina del difensore di fiducia, che il 22 gennaio 20:14 depositava conclusioni scritte, la sentenza impugnata faceva riferimento al difensore di ufficio, revocato di diritto. La mancata considerazione della nomina fiduciaria avrebbe generato una nullità assoluta.

Parole chiave

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fiduciario diritto a un difensore omissione del difensore difensore di fiducia nomina del difensore indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 97, comma 6 cod. proc. pen
Ciononostante sia il decreto che dispone la citazione per il giudizio di appello, che la requisitoria scritta del pubblico ministero venivano notificati al difensore di ufficio, le cui funzioni erano cessate, come previsto dall'art. 97, comma 6 cod. proc. pen.
art. 183 cod. proc. pen
263598 - 01), tuttavia l'azione processuale del "deposito delle conclusioni" integra una sanatoria della nullità, prevista, in via generale, dall'art. 183 cod. proc. pen.
art. 130 cod.proc. pen
Tale circostanza consente di ritenere che l'indicazione nella sentenza del nominativo del difensore di ufficio costituisca un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod.proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEDUZZI SERGIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/11/1971 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. Giuseppe Capobianco insisteva per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, in data 30 gennaio 2024, all'esito di un procedimento celebrato con contraddittorio cartolare con la partecipazione del difensore di ufficio Avv. 4 Andrea Albanesi, confermava la condanna di Sergio Beduzzi per il reato di tentata truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l'Avv. Giuseppe Capobianco il 20 dicembre 2023 presentava istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato con nomina del difensore di fiducia e revoca del precedente difensore. La nomina veniva effettuata anche attraverso l'ufficio matricola del carcere di Bollate presso il quale il ricorrente era detenuto. Nonostante la tempestiva nomina del difensore di fiducia, che il 22 gennaio 20:14 depositava conclusioni scritte, la sentenza impugnata faceva riferimento al difensore di ufficio, revocato di diritto. La mancata considerazione della nomina fiduciaria avrebbe generato una nullità assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1.La nomina del difensore di fiducia risale al 18 gennaio 2023 essendo stata allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato diretta alla Corte di appello di Ancona, che, dunque, era nelle condizioni di conoscere la nomina. Ciononostante sia il decreto che dispone la citazione per il giudizio di appello, che la requisitoria scritta del pubblico ministero venivano notificati al difensore di ufficio, le cui funzioni erano cessate, come previsto dall'art. 97, comma 6 cod. proc. pen. dalla nomina del legale di fiducia.

Le omesse notifiche del decreto citazione a giudizio e della requisitoria del pubblico ministero sono state, tuttavia, sanate ai sensi dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen. dall'Avv. Giuseppe Capobianco, che ha depositato le conclusioni scritte, così avvalendosi delle facoltà al cui l'esercizio l'atto nullo è preordinato. Infatti, sebbene l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che, in udienza, sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), tuttavia l'azione processuale del "deposito delle conclusioni" integra una sanatoria della nullità, prevista, in via generale, dall'art. 183 cod. proc. pen. 2.11 collegio rileva che dal verbale di udienza emerge che la Corte di appello ha preso in considerazione le conclusioni depositate dal difensore di fiducia, che erano le uniche presenti in atti, non essendo state depositate dal difensore di ufficio.

Tale circostanza consente di ritenere che l'indicazione nella sentenza del nominativo del difensore di ufficio costituisca un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod.proc. pen. dal giudice dell'impugnazione; dunque, in questo caso, dalla Cassazione. Si dispone, dunque, la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 gennaio 2024 nel senso che ove è scritto difeso dall'Avv. Albanese Andrea debba leggersi difeso dall'Avv. Capobianco Giuseppe. Si manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 30.01.2024 nel senso che ove è scritto difeso dall' Avv. Albanese Andrea debba leggersi difeso dall'Avv. Capobianco Giuseppe. Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, il g