Sentenza — n. 1190/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L'Aquila annullava l'ordinanza che aveva imposto la custodia in carcere a Tapia Rivera Claudio !E Innon in relazione al capo b), che descriveva un condotta di ricettazione, ritenendo che 11 stesso avesse concorso nel furto descritto al capo a), in relazione al quale non c'er2 alcuna domanda cautelare; con riferimento al capo c) dell'imputazione provvisoria, che descriveva un fatto inquadrabile nella fattispecie descritta dall'art. 493-ter cod. pen. il tribunale riteneva la sussistenza di esigenze cautelari contenibili con il divieto di Jimora nella Regione Abruzzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen; Sentenza — n. 1190/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministiTo che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto di riqualificare la condotta descritta nel capo b) come furto e ciononostante aveva annullato l'ordinanza che invece avrebbe dovuto essere confermata previa riqualificazion ? della condotta; 2.2.vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare: non sarebbe emerso come il divieto di dimora avesse potuto contrastare il pericolo di reiteraz ione di reati contro il patrimonio in ipotesi consumati fuori dalla Regione Abruzzo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: TAPIA RIVERA CLAUDIO SIMON (CUI 06TN2BY) nato il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, cor )ma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ( 'ristina Marzagalli, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L'Aquila annullava l'ordinanza che aveva imposto la custodia in carcere a Tapia Rivera Claudio !E Innon in relazione al capo b), che descriveva un condotta di ricettazione, ritenendo che 11 stesso avesse concorso nel furto descritto al capo a), in relazione al quale non c'er2 alcuna domanda cautelare; con riferimento al capo c) dell'imputazione provvisoria, che descriveva un fatto inquadrabile nella fattispecie descritta dall'art. 493-ter cod. pen. il tribunale riteneva la sussistenza di esigenze cautelari contenibili con il divieto di Jimora nella Regione Abruzzo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministiTo che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto di riqualificare la condotta descritta nel capo b) come furto e ciononostante aveva annullato l'ordinanza che invece avrebbe dovuto essere confermata previa riqualificazion ? della condotta; 2.2.vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare: non sarebbe emerso come il divieto di dimora avesse potuto contrastare il pericolo di reiteraz ione di reati contro il patrimonio in ipotesi consumati fuori dalla Regione Abruzzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, la decisione derribunale di ritenere assente la domanda cautelare per il reato riqualificato come furto, per difetto di specifica domanda cautelare, è illegittima. Invero la descrizione della condotta delittuosa contenuta nel capo b) della rubrica accusatoria consente di rinvenire tutti gli elementi identificativi del furto, tenuto co ito che si descrive l'utilizzo da parte di Tapia di una carta bancomat, trafugata con condotta compiutamente descritta nel capo a), ma espressamente richiamata nel capo b): s vette, pertanto, in un caso di "riqualifica", ovvero di assegnazione alla condotta descritta di una diversa veste giuridica.
Tale corretto inquadramento della valutazione del tribunale implica, contrarli Imente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sussistenza della domanda cautelare, regola »mente avanzata in relazione al capo b), poi riqualificato. A ciò si aggiunge che sono fondati anche i rilievi proposti con il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che sfugge la ragione per cui il divieto di dimora in Abruzzo possa ostacolare la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ritenuti la .5 inte di ordinario sostentamento di Tapia. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinché il tribunale di l 'Aquila possa effettuare un nuovo giudizio di riesame, sul presupposto della sussistenza della domanda cautelare in relazione al capo b) come riqualificato, anche valutando l'i ioneità della misura imposta a contenere le esigenze cautelar' rilevati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L''kiuila, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8 otto