Italian Court dismisses appeals against settlement sentence for inadmissible grounds regarding penalty reduction and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a settlement sentence inadmissible. The appellants argued for increased penalties based on insufficient reasoning regarding generic mitigating circumstances and questioned the legal classification of the offense. The court rejected these claims because they fall outside the permissible scope of review for sentences reached under the settlement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds concerning the parties' will, prosecutor's consent, or the content of the ruling, excluding complaints about waived defenses, omitted non-punishability causes, or the determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1) Pignatelli Patrizio, nato a Taranto il 05/06/1970 2) Pignatelli Luigi, nato a Taranto il 13/07/1976 3) Pignatelli Luciano, nato a Taranto il 14/12/1967 avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen, e rideterminava le pene inflitte in primo grado a Pignatelli Patrizio, Pignatelli Luigi e Pignatelli Luciano nei termini concordati fra imputati e Pubblico ministero.
2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Il ricorso di Patrizio Pignatelli lamenta la mancanza e la illogicità della motivazione in ordine alla diminuzione della pena non nella massima estensione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.2. Il ricorso di Luigi Pignatelli denuncia la illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 2.3. Il ricorso di Luciano Pignatelli lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione per la omessa declaratoria di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 del codice di rito.
3. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché proposti con motivi non consentiti. Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 272969 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41165 del 23/10/2024, De Leonardo, non mass.).
4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.(
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle