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Ordinanza — n. 788/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 788/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 788/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 788/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione censura formulata in modo carente punibilità dei mass media indennità del difensore d'ufficio mancanza di credibilità diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MAICOL nato a UDINE il 20/04/1985 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il consigli re relatore La Presidente