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Ordinanza — n. 786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Luongo Emilio n. a Napoli il 20/9/1990 2. Di Costanzo Antonio n. a Casalnuovo di Napoli il 12/9/1960 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27/5/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Noia in data 5/4/2023 e in accoglimento della concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta a Di Costanzo Antonio e Luongo Emilio per il delitto di tentata estorsione continuata ad anni due di reclusione ed euro duemila di multa.

Parole chiave

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tentata estorsione riduzione della pena sospensione di pena sanzioni penali abbandono del procedimento penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

ente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Luongo Emilio n. a Napoli il 20/9/1990 2. Di Costanzo Antonio n. a Casalnuovo di Napoli il 12/9/1960 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27/5/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Noia in data 5/4/2023 e in accoglimento della concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta a Di Costanzo Antonio e Luongo Emilio per il delitto di tentata estorsione continuata ad anni due di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Sergio Pisani, il quale ha dedotto con distinti atti ma comuni motivi l'illegalità della pena derivante dall'errata qualificazione giuridica del fatto e l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale.3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020,Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Nella specie la difesa fa discendere l'illegalità della pena prospettata ed applicata dall'erronea qualificazione giuridica del fatto, oggetto di gravame con motivo espressamente rinunziato (pag. 3 sentenza) mentre non consta che la concessione della sospensione condizionale fosse ricompresa nell'ambito dell'accordo sulla pena ovvero espressamente rimessa alle autonome determinazioni del giudice d'appello.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 Novembre 2024 La Consigliera estensore La Presid